Malattia — dal 2026 le fasce sono le stesse per tutti
Per anni i dipendenti pubblici hanno avuto obblighi più rigidi dei privati. Dal 2026 le fasce sono identiche per tutti: 10:00-12:00 e 17:00-19:00, sette giorni su sette, festivi inclusi. Il cambiamento recepisce una sentenza che ha giudicato ingiustificata la differenziazione precedente.
Le regole sulle fasce sono cambiate di recente e possono essere ulteriormente aggiornate: il riferimento operativo resta l'istituto previdenziale e, per il settore pubblico, la propria amministrazione. Questa pagina descrive il quadro come risulta dalle fonti disponibili.
La tua situazione
L'ultima domanda è quella che fa la differenza tra un motivo valido e una sanzione.
Risultato
| Fascia | Orario | Quando |
|---|---|---|
| Mattina | 10:00 - 12:00 | tutti i giorni, festivi inclusi |
| Pomeriggio | 17:00 - 19:00 |
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Che cosa è cambiato
Per anni i dipendenti pubblici hanno avuto obblighi di reperibilità più rigidi rispetto ai lavoratori del settore privato. Dal 2026 quella differenza non c'è più.
La norma recepisce una sentenza del TAR del Lazio che aveva giudicato ingiustificata la precedente differenziazione. Oggi tutti i lavoratori devono essere reperibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, weekend e festivi inclusi.
Sono quattro ore al giorno, sette giorni su sette, all'indirizzo indicato nel certificato.
Come funzionano i controlli
- L'istituto può disporre controlli domiciliari durante tutto il periodo di malattia, anche senza una richiesta del datore di lavoro.
- Le verifiche avvengono tramite controlli a campione o attraverso sistemi automatici che incrociano frequenza delle assenze, storico del lavoratore e altri indicatori statistici.
- Il controllo può essere ripetuto più volte nello stesso periodo di prognosi, e in alcuni casi anche due volte nello stesso giorno.
- Può avvenire senza preavviso.
Il medico che effettua la visita può confermare o modificare la prognosi.
Un controllo effettuato fuori dalle fasce non comporta sanzioni per mancata reperibilità. L'obbligo copre quelle quattro ore, non la giornata intera.
Uscire durante le fasce: il motivo non basta
È il punto in cui si concentrano gli errori. Il dipendente può assentarsi dall'indirizzo comunicato anche durante le fasce, ma esclusivamente per esigenze sanitarie o motivi urgenti e documentabili.
Tra gli esempi che prassi e giurisprudenza indicano come giustificazioni valide:
- Visite mediche presso il proprio medico curante, quando non è possibile effettuarle in altri momenti.
- Iniezioni per trattamenti legati alla causa del certificato, o ritiro di radiografie collegate.
- Visite, prestazioni e accertamenti specialistici contemporanei alla visita fiscale.
- Situazioni che hanno reso necessaria l'immediata presenza del lavoratore altrove, per provati gravi motivi personali o familiari.
- Attività di volontariato che non pregiudichino lo stato di salute indicato nel certificato.
- Visita a parenti in ospedale, se l'orario di visita coincide con le fasce.
Per non incorrere in sanzioni non basta avere il motivo: il lavoratore deve essere in possesso di una giustificazione scritta e deve informare tempestivamente sia il datore di lavoro sia l'istituto dell'allontanamento temporaneo.
Gli esoneri, e che cosa non significano
La normativa individua casi specifici che esonerano dall'obbligo di reperibilità:
- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
- Stati di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
- Malattie riconducibili a infortuni sul lavoro o a cause di servizio.
Per i dipendenti pubblici esistono inoltre riferimenti specifici a categorie tabellari.
L'esonero non significa che l'istituto non possa effettuare controlli: significa che la mancata reperibilità in queste situazioni non determina automaticamente sanzioni. La verifica viene comunque effettuata, ma con modalità diverse.
Se non ti trovano
Il procedimento non è immediato: il dipendente viene convocato per fornire spiegazioni e la documentazione necessaria a giustificazione.
In assenza di una giustificazione valida e comprovata, le conseguenze previste sono sanzioni economiche progressive — decurtazioni della retribuzione — e possibili provvedimenti disciplinari.
La progressività significa che la prima assenza ingiustificata non ha lo stesso peso delle successive: è un motivo in più per non lasciare la prima senza risposta.
Malattia all'estero
| Dove | Che cosa serve |
|---|---|
| Paese UE | Inviare il certificato medico all'istituto e al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio, oppure rivolgersi alle autorità sanitarie locali competenti |
| Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1961 | È sufficiente l'Apostille, una forma semplificata di autenticazione |
| Paesi extra UE senza accordi con l'Italia | Il certificato deve essere legalizzato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana |
Che cosa questa pagina non fa
- Non è consulenza legale: per contestazioni e ricorsi il riferimento sono i patronati e le organizzazioni sindacali.
- Non indica gli importi delle decurtazioni, che sono progressive.
- Non stabilisce se un motivo sia giustificato: quella valutazione avviene in sede di convocazione.
- Non sostituisce il contratto collettivo, che può prevedere ulteriori discipline.
- Non è aggiornata in tempo reale: le regole sulle fasce sono cambiate di recente.
Domande frequenti
Le fasce sono diverse per pubblico e privato?
Non più. Per anni i dipendenti pubblici hanno avuto obblighi di reperibilità più rigidi rispetto ai lavoratori del settore privato, ma dal 2026 le fasce sono identiche per tutti: dalle dieci alle dodici e dalle diciassette alle diciannove, sette giorni su sette, weekend e festivi inclusi. Il cambiamento recepisce una sentenza del TAR del Lazio che aveva giudicato ingiustificata la precedente differenziazione. Sono quattro ore al giorno, all'indirizzo indicato nel certificato.
Posso uscire fuori dagli orari di reperibilità?
Sì, perché l'obbligo copre quelle quattro ore e non la giornata intera: un controllo effettuato fuori dalle fasce non comporta sanzioni per mancata reperibilità. Durante le fasce ci si può assentare solo per esigenze sanitarie o motivi urgenti e documentabili, e con una condizione procedurale che spesso viene trascurata: per non incorrere in sanzioni il lavoratore deve essere in possesso di una giustificazione scritta e deve informare tempestivamente sia il datore di lavoro sia l'istituto dell'allontanamento temporaneo. Avere un buon motivo, da solo, non basta.
Quali sono i casi di esonero?
La normativa individua patologie gravi che richiedono terapie salvavita, stati di invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasette per cento, e malattie riconducibili a infortuni sul lavoro o a cause di servizio; per i dipendenti pubblici esistono inoltre riferimenti specifici a categorie tabellari. Va però tenuta presente una precisazione importante: l'esonero non significa che l'istituto non possa effettuare controlli, ma che la mancata reperibilità in queste situazioni non determina automaticamente sanzioni. La verifica viene comunque effettuata, con modalità diverse.
Quante volte possono venire a controllare?
Più volte, e senza preavviso. L'istituto può disporre controlli domiciliari durante tutto il periodo di malattia, anche senza una richiesta del datore di lavoro, tramite controlli a campione o attraverso sistemi automatici che incrociano frequenza delle assenze, storico del lavoratore e altri indicatori statistici. Il controllo può essere ripetuto più volte nello stesso periodo di prognosi e in alcuni casi anche due volte nello stesso giorno, sempre all'interno delle fasce. Il medico che effettua la visita può inoltre confermare o modificare la prognosi.
Che cosa succede se non mi trovano in casa?
Il procedimento non è immediato: il dipendente viene convocato per fornire spiegazioni e la documentazione necessaria a giustificazione dell'assenza. Se manca una giustificazione valida e comprovata, le conseguenze previste sono sanzioni economiche progressive, cioè decurtazioni della retribuzione, e possibili provvedimenti disciplinari. La progressività significa che la prima assenza ingiustificata non ha lo stesso peso delle successive, il che è un motivo in più per non lasciare la prima senza risposta in sede di convocazione.
Da leggere insieme a questo
Le malattie riconducibili a infortunio sul lavoro rientrano tra i casi di esonero dall'obbligo di reperibilità.
Fonte e metodo
- Fasce di reperibilità
- Dal 2026 unificate tra settore pubblico e privato: 10:00-12:00 e 17:00-19:00, sette giorni su sette, weekend e festivi inclusi, all'indirizzo indicato nel certificato
- Origine del cambiamento
- La norma recepisce la sentenza n. 16305 del TAR del Lazio, che aveva giudicato ingiustificata la precedente differenziazione tra pubblico e privato
- Modalità dei controlli
- L'istituto può disporre controlli domiciliari durante tutto il periodo di malattia, anche senza richiesta del datore di lavoro, tramite controlli a campione o sistemi automatici che incrociano frequenza delle assenze, storico del lavoratore e altri indicatori statistici
- Ripetibilità
- Il controllo può essere disposto più volte nello stesso periodo di prognosi e in alcuni casi anche due volte nello stesso giorno, sempre nelle fasce di reperibilità e anche senza preavviso
- Controlli fuori fascia
- Un controllo effettuato fuori dalle fasce non comporta sanzioni per mancata reperibilità
- Esito della visita
- Il medico può confermare o modificare la prognosi
- Assenze consentite durante le fasce
- Solo per esigenze sanitarie o motivi urgenti e documentabili: visite presso il medico curante quando non effettuabili in altri momenti, iniezioni per trattamenti legati alla causa del certificato, ritiro di radiografie collegate, visite e accertamenti specialistici contemporanei alla visita fiscale, gravi motivi personali o familiari provati, attività di volontariato che non pregiudichino lo stato di salute, visita a parenti in ospedale se l'orario coincide con le fasce
- Obbligo procedurale
- Per non incorrere in sanzioni il lavoratore deve possedere una giustificazione scritta e informare tempestivamente sia il datore di lavoro sia l'istituto dell'allontanamento temporaneo
- Esoneri
- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita; invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%; malattie riconducibili a infortuni sul lavoro o a cause di servizio; per i dipendenti pubblici riferimenti a categorie tabellari specifiche
- Portata dell'esonero
- L'esonero non impedisce all'istituto di effettuare controlli: significa che la mancata reperibilità in quelle situazioni non determina automaticamente sanzioni, e la verifica avviene con modalità diverse
- Assenza non giustificata
- Il dipendente viene convocato per fornire spiegazioni e documentazione; in mancanza sono previste sanzioni economiche progressive e possibili provvedimenti disciplinari
- Malattia all'estero
- In un paese UE il certificato va inviato all'istituto e al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio, oppure ci si rivolge alle autorità sanitarie locali; negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1961 è sufficiente l'Apostille; nei paesi extra UE senza accordi il certificato va legalizzato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana
- Limiti
- Non è consulenza legale; non indica gli importi delle decurtazioni; le regole sulle fasce sono cambiate di recente e vanno verificate
- Pubblicato
- 28 agosto 2026
- Ultima revisione
- 28 agosto 2026
- Prossima revisione
- febbraio 2027
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