Infortunio sul lavoro — non dirlo subito costa i giorni prima
Il lavoratore ha l'obbligo di informare immediatamente il datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità. Altrimenti perde il diritto all'indennità per i giorni precedenti a quello in cui il datore ne ha avuto notizia. È una perdita concreta, e riguarda proprio gli eventi che sembrano non meritare una segnalazione.
Questa pagina descrive il percorso ordinario e i termini principali. Non è consulenza legale: per i casi concreti — contestazioni, gradi di menomazione, ricorsi — il riferimento sono i patronati, che assistono gratuitamente nell'accesso alle prestazioni.
Che cosa è successo
La seconda domanda è quella che incide di più, e in un modo che sorprende.
Risultato
| Periodo | Indennità giornaliera |
|---|---|
| Primi 3 giorni | non indennizzati dall'istituto |
| Dal 4° al 90° giorno | 60% della retribuzione media giornaliera |
| Dal 91° alla guarigione clinica | 75% della retribuzione media giornaliera |
Il calcolo è avvenuto nel tuo browser. Nessuno di questi valori è stato inviato o salvato.
L'obbligo che pesa sul lavoratore
La maggior parte degli adempimenti ricade sul datore di lavoro e sul medico. Ma ce n'è uno che ricade sul lavoratore, e ha una conseguenza economica diretta.
Il lavoratore deve informare immediatamente il proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli sia capitato, anche se di lieve entità, altrimenti perde il diritto all'indennità per i giorni precedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.
La clausola «anche se di lieve entità» è la parte che conta: gli eventi che si tende a non segnalare sono proprio quelli che sembrano di poco conto — e che a volte si prolungano.
Il secondo obbligo è comunicare subito al datore i riferimenti del primo certificato medico — numero identificativo, data di rilascio, periodo di prognosi — e dei certificati successivi.
Il certificato non lo mandi tu
È un punto che genera confusione. Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato è obbligato a rilasciare il certificato e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'istituto assicuratore.
Al lavoratore resta un compito diverso e più semplice: fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi. Anche se l'infortunio è di lieve entità.
I termini del datore
| Situazione | Termine |
|---|---|
| Infortunio non guaribile entro tre giorni | 2 giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato |
| Infortunio mortale o con pericolo di morte | 24 ore, con qualunque mezzo che ne comprovi l'invio |
| Malattia professionale | 5 giorni dalla ricezione dei dati del certificato |
Il datore deve inoltrare la denuncia «indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità». Non spetta a lui decidere se il caso «vale»: quella valutazione la fa l'istituto.
C'è poi il caso della prognosi che si allunga: se un'inabilità prevista guaribile entro tre giorni si prolunga al quarto, il datore deve inoltrare la denuncia entro due giorni dai riferimenti del nuovo certificato.
I primi tre giorni non li paga l'istituto
È l'aspetto economico che sorprende più spesso. L'indennità sostitutiva della retribuzione decorre dal quarto giorno successivo alla data dell'infortunio, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica.
I primi tre giorni non sono indennizzati dall'istituto: è il cosiddetto periodo di carenza. Poi l'indennità giornaliera è del 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno, e del 75% dal 91° fino alla guarigione clinica.
Va detto che il trattamento dei primi giorni può essere disciplinato dal contratto collettivo: quello che manca è l'indennità dell'istituto, non necessariamente ogni forma di copertura.
Se la denuncia non parte
Il lavoratore non resta bloccato dall'inadempimento altrui.
Il datore che omette o ritarda la denuncia incorre in sanzioni amministrative, e in questi casi il lavoratore può presentare la denuncia direttamente all'istituto, grazie al principio di automaticità delle prestazioni.
È una garanzia sostanziale: il diritto alle prestazioni non dipende dal fatto che il datore abbia fatto la sua parte.
La malattia professionale ha regole proprie
Quando una patologia deriva dall'esposizione prolungata a fattori di rischio presenti nell'ambiente di lavoro, il percorso è diverso da quello dell'infortunio.
- Il lavoratore deve informare il datore di lavoro entro 15 giorni della possibile origine professionale della patologia, tramite apposito certificato medico.
- La sede competente è quella del domicilio del lavoratore, che può presentare la denuncia direttamente quando non è più in servizio.
- Per data di manifestazione si intende il primo giorno di completa astensione dal lavoro; in assenza di astensione, la data del certificato medico.
Due soglie sui postumi, e una sul rientro
Sulla valutazione dei postumi permanenti esistono soglie precise.
| Grado dei postumi | Conseguenza |
|---|---|
| Fino al 5% | Non viene erogato alcun indennizzo |
| Pari o superiore al 16% | Indennizzo del danno biologico e ulteriore indennizzo per le conseguenze patrimoniali, in forma di rendita vitalizia |
E una soglia riguarda il ritorno al lavoro: per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, dopo un'assenza per motivi di salute di 60 giorni consecutivi o più è prevista una visita medica prima della ripresa dell'attività.
Il diritto alle prestazioni si prescrive in tre anni dal giorno dell'infortunio o dalla manifestazione della malattia.
Che cosa questa pagina non fa
- Non è consulenza legale: per i casi concreti i patronati assistono gratuitamente.
- Non stabilisce se un evento sia indennizzabile: quella valutazione spetta all'istituto.
- Non calcola indennizzi né gradi di menomazione.
- Non copre l'infortunio in itinere nel dettaglio, che ha condizioni proprie di riconoscimento.
- Non sostituisce il contratto collettivo, che può integrare il trattamento economico.
Domande frequenti
Devo segnalare anche un infortunio lieve?
Sì, e la conseguenza di non farlo è economica e concreta: il lavoratore deve informare immediatamente il proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli sia capitato, anche se di lieve entità, altrimenti perde il diritto all'indennità per i giorni precedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio. La clausola sulla lieve entità è la parte che conta, perché gli eventi che si tende a non segnalare sono proprio quelli che sembrano di poco conto — e che a volte si prolungano oltre il previsto.
Il certificato medico devo mandarlo io?
No. Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato è obbligato a rilasciare il certificato e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'istituto assicuratore. Al lavoratore resta un compito diverso: comunicare subito al datore di lavoro i riferimenti del certificato, cioè il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati, e fare lo stesso con i certificati successivi. Vale anche quando l'infortunio è di lieve entità.
Perché i primi giorni non vengono pagati?
Perché esiste un periodo di carenza. L'indennità sostitutiva della retribuzione decorre dal quarto giorno successivo alla data dell'infortunio, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica, e i primi tre giorni non sono indennizzati dall'istituto. Dopo, l'indennità giornaliera è del sessanta per cento della retribuzione media giornaliera fino al novantesimo giorno e del settantacinque per cento dal novantunesimo fino alla guarigione clinica. Va aggiunto che il trattamento dei primi giorni può essere disciplinato dal contratto collettivo: quello che manca è l'indennità dell'istituto, non necessariamente ogni forma di copertura.
Se il datore di lavoro non fa la denuncia?
Il lavoratore non resta bloccato. Il datore che omette o ritarda la denuncia incorre in sanzioni amministrative, e in questi casi il lavoratore può presentare la denuncia direttamente all'istituto, grazie al principio di automaticità delle prestazioni. Va anche ricordato che il datore deve inoltrare la denuncia indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità: non spetta a lui decidere se il caso valga, perché quella valutazione la fa l'istituto.
Che cosa cambia per una malattia professionale?
Il percorso e i termini. Il lavoratore deve informare il datore di lavoro entro quindici giorni della possibile origine professionale della patologia da cui è affetto, tramite apposito certificato medico, e il datore ha cinque giorni per inviare la denuncia. La sede competente è quella del domicilio del lavoratore, che può presentare la denuncia direttamente quando non è più in servizio. Per data di manifestazione si intende il primo giorno di completa astensione dal lavoro, o in assenza di astensione la data del certificato medico. Il diritto alle prestazioni si prescrive comunque in tre anni.
Da leggere insieme a questo
La visita medica dopo un'assenza di 60 giorni consecutivi riguarda i lavoratori già soggetti a sorveglianza sanitaria.
Fonte e metodo
- Definizione
- Si definisce infortunio sul lavoro ogni evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, dal quale derivi la morte, l'inabilità permanente o l'inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni
- Obbligo del lavoratore
- Informare immediatamente il datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, pena la perdita del diritto all'indennità per i giorni precedenti a quello in cui il datore ne ha avuto notizia; comunicare subito i riferimenti del primo certificato medico e dei successivi
- Obbligo del medico
- Qualunque medico presti la prima assistenza è obbligato a rilasciare il certificato e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'istituto assicuratore
- Termine ordinario per il datore
- Denuncia entro 2 giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, per infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento
- Casi gravi
- In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte l'evento va segnalato entro 24 ore con qualunque mezzo che ne comprovi l'invio
- Prognosi che si prolunga
- Se l'inabilità prognosticata guaribile entro tre giorni si prolunga al quarto, il datore deve inoltrare la denuncia entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato
- Indipendenza dalla valutazione
- Il datore deve inoltrare la denuncia indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità
- Periodo di carenza
- L'indennità decorre dal quarto giorno successivo alla data dell'infortunio, compresi i festivi, fino alla guarigione clinica; i primi tre giorni non sono indennizzati dall'istituto
- Misura dell'indennità
- 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno; 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica
- Omissione del datore
- Il datore che omette o ritarda la denuncia incorre in sanzioni amministrative; il lavoratore può presentare la denuncia direttamente all'istituto grazie al principio di automaticità delle prestazioni
- Malattia professionale
- Il lavoratore deve informare il datore entro 15 giorni della possibile origine professionale tramite certificato medico; il datore invia la denuncia entro 5 giorni; sede competente quella del domicilio del lavoratore; per data di manifestazione si intende il primo giorno di completa astensione o, in assenza, la data del certificato
- Soglie sui postumi
- Per postumi permanenti fino al 5% non viene erogato alcun indennizzo; con postumi pari o superiori al 16% spettano l'indennizzo del danno biologico e un ulteriore indennizzo per le conseguenze patrimoniali, in forma di rendita vitalizia
- Visita di rientro
- Per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria è prevista una visita medica dopo assenza per motivi di salute di 60 giorni consecutivi o più, prima della ripresa dell'attività
- Prescrizione
- Il diritto alle prestazioni si prescrive in tre anni dal giorno dell'infortunio o dalla manifestazione della malattia
- Limiti
- Non è consulenza legale; non stabilisce l'indennizzabilità, che spetta all'istituto; non calcola indennizzi né gradi di menomazione
- Pubblicato
- 28 agosto 2026
- Ultima revisione
- 28 agosto 2026
- Prossima revisione
- febbraio 2027
Questo strumento non formula diagnosi e non sostituisce il parere del medico. Vedi l'avviso medico.