Videoterminali — sotto le 20 ore non sei videoterminalista
La legge non tutela «chi lavora al computer» ma una figura definita: è videoterminalista chi usa l'attrezzatura in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste. Sotto quella soglia le disposizioni specifiche non si applicano — sopra, scattano tutte insieme.
Questa pagina descrive il quadro generale del Titolo VII del D.Lgs. 81/2008. Contratti collettivi e accordi aziendali possono prevedere discipline diverse, in particolare sulle pause, e il medico competente può stabilire periodicità e modalità differenti quando le ritiene necessarie.
La tua situazione
La prima domanda decide se il resto ti riguarda o no.
Risultato
| Periodicità della sorveglianza sanitaria |
|---|
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Una figura, non un'attività
Il punto da cui parte tutto è che la norma non tutela genericamente «chi usa il computer». Definisce una figura precisa.
È videoterminalista chi utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dalla legge.
Le conseguenze sono due, e vanno in direzioni opposte. Chi sta sotto la soglia non è videoterminalista e le disposizioni specifiche non gli si applicano. Chi la supera attiva tutti insieme gli obblighi di sorveglianza sanitaria a carico del datore di lavoro.
La definizione vale sia per il full-time sia per il part-time: conta il monte ore effettivo, non il tipo di contratto.
La pausa, e le tre cose che non è
In assenza di una diversa disciplina contrattuale, spetta un'interruzione di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Le regole su come si usa sono però altrettanto vincolanti.
| Non è | |
|---|---|
| Cumulabile | Non si può accumulare a inizio o fine orario |
| Scambiabile | Non è sostituibile con l'uscita anticipata dal lavoro |
| Un'altra attività a schermo | Durante la pausa non si può essere adibiti ad altre mansioni che comportino ulteriore affaticamento visivo |
La logica è che la pausa serve al recupero visivo e muscolare: spostata alla fine della giornata, o passata davanti a un altro schermo, non fa quello per cui esiste.
Fuori dalla norma, ma citata come utile: la regola 20-20-20 — ogni 20 minuti guardare per 20 secondi un punto lontano circa 6 metri. È un'abitudine, non un diritto.
Ogni quanto si fa la visita
La periodicità della sorveglianza sanitaria è definita, e smentisce una convinzione diffusa.
| Situazione | Periodicità |
|---|---|
| Lavoratori over 50, o con prescrizioni o limitazioni | biennale |
| Negli altri casi | quinquennale |
Dopo i 50 anni la visita non diventa annuale: diventa biennale. Resta salva una periodicità diversa, quando è il medico competente a motivarla.
Il diritto che quasi nessuno usa
La sorveglianza sanitaria non funziona solo a scadenza fissa: il lavoratore può chiedere una visita, e la richiesta viene valutata dal medico competente, che stabilisce se esistono i presupposti.
Un lavoratore che presenta disturbi visivi persistenti o problemi muscolo-scheletrici durante l'attività non deve necessariamente attendere la successiva visita periodica per segnalare la situazione.
È una via che accorcia molto i tempi, soprattutto quando la periodicità ordinaria è quinquennale.
Gli occhiali: la parola che cambia tutto
L'obbligo esiste, ma è più stretto di come viene raccontato. Riguarda la fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva, e vale «se necessario» in relazione all'attività al videoterminale.
Non è quindi un rimborso automatico degli occhiali a chiunque lavori allo schermo: la necessità la stabilisce il medico competente, e riguarda dispositivi specifici per quella mansione, non la correzione visiva in generale.
Quando la necessità c'è, però, l'obbligo è serio: la violazione è sanzionata con l'arresto da 2 a 4 mesi o con un'ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro.
La postazione viene prima
Le fonti insistono su un ordine: la sorveglianza sanitaria rappresenta soltanto una parte della prevenzione. L'azienda deve innanzitutto valutare il rischio e organizzare correttamente postazione e attività.
Gli elementi che vanno analizzati sono elencati: rischi per la vista e per gli occhi, postura, affaticamento fisico o mentale, e condizioni ergonomiche della postazione.
E quando il medico dà indicazioni, il datore deve adeguare la postazione di conseguenza — per esempio con sedie ergonomiche, supporti per il monitor, o pause più frequenti.
Il lavoro agile, dal 2026
C'è una novità recente che cambia il modo in cui gli obblighi si assolvono fuori sede.
Dal 7 aprile 2026, per il lavoro agile svolto fuori dai locali del datore di lavoro, gli obblighi si considerano assolti con un'informativa scritta annuale al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Vale la pena verificarne l'attuazione concreta, perché è una disposizione entrata in vigore da poco.
Che cosa questa pagina non fa
- Non sostituisce il contratto collettivo, che può disciplinare diversamente le pause.
- Non stabilisce se ti spettano gli occhiali: la necessità la valuta il medico competente.
- Non è una consulenza legale né sostituisce il servizio di prevenzione aziendale.
- Non copre gli altri rischi del Testo Unico, che sono molti.
- Non calcola le tue ore: la soglia va contata al netto delle interruzioni previste.
Domande frequenti
Chi è considerato videoterminalista?
Non chiunque usi un computer, ma chi utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dalla legge. La soglia ha due conseguenze opposte: chi sta sotto non è videoterminalista e le disposizioni specifiche non gli si applicano; chi la supera attiva tutti insieme gli obblighi di sorveglianza sanitaria a carico del datore di lavoro. La definizione vale sia per il full-time sia per il part-time, perché conta il monte ore effettivo e non il tipo di contratto.
La pausa si può accumulare o uscire prima?
No a entrambe. In assenza di una diversa disciplina contrattuale spettano quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa, ma queste pause non sono cumulabili a inizio o fine orario né sostituibili con l'uscita anticipata dal lavoro. C'è anche una terza regola meno nota: durante la pausa il lavoratore non può essere adibito ad altre mansioni che comportino ulteriore affaticamento visivo. La logica è che l'interruzione serve al recupero visivo e muscolare, e spostata alla fine della giornata o passata davanti a un altro schermo non fa quello per cui esiste.
Dopo i 50 anni la visita è annuale?
No, è biennale. La periodicità della sorveglianza sanitaria è biennale per i lavoratori over 50 o con prescrizioni e limitazioni, e quinquennale negli altri casi, salvo una periodicità diversa motivata dal medico competente. Va aggiunto che non è necessario attendere la scadenza: il lavoratore può richiedere una visita, e la richiesta viene valutata dal medico competente che stabilisce se esistono i presupposti. Chi ha disturbi visivi persistenti o problemi muscolo-scheletrici non deve quindi aspettare la successiva visita periodica per segnalarli.
Gli occhiali sono a carico del datore di lavoro?
Solo a certe condizioni, e la parola che cambia tutto è «se necessario». L'obbligo riguarda la fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva in relazione all'attività al videoterminale, e la necessità la stabilisce il medico competente: non è un rimborso automatico degli occhiali a chiunque lavori allo schermo, né riguarda la correzione visiva in generale. Quando la necessità però c'è, l'obbligo è serio, perché la violazione è sanzionata con l'arresto da due a quattro mesi o con un'ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro.
Le visite bastano a mettersi in regola?
No, e le fonti lo dicono esplicitamente: la sorveglianza sanitaria rappresenta soltanto una parte della prevenzione, e l'azienda deve innanzitutto valutare il rischio e organizzare correttamente postazione e attività lavorativa. Gli elementi da analizzare sono indicati: rischi per la vista e per gli occhi, postura, affaticamento fisico o mentale e condizioni ergonomiche della postazione. Quando poi il medico competente dà indicazioni, il datore deve adeguare la postazione di conseguenza, per esempio con sedie ergonomiche, supporti per il monitor o pause più frequenti.
Da leggere insieme a questo
L'affaticamento visivo e la sensibilità al contrasto tornano anche altrove, con conseguenze diverse.
Fonte e metodo
- Riferimento normativo
- Titolo VII del D.Lgs. 81/2008, «Attrezzature munite di videoterminali», articoli 172-179
- Definizione
- È videoterminalista chi utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dalla legge (art. 173)
- Effetto della soglia
- I lavoratori sotto le 20 ore non sono definiti videoterminalisti e le disposizioni specifiche non si applicano; la definizione vale sia per contratti full-time sia part-time
- Pausa
- Interruzione di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale, in assenza di diversa disciplina contrattuale (art. 175)
- Regole sulla pausa
- Non cumulabile a inizio o fine orario, non sostituibile con l'uscita anticipata; durante la pausa il lavoratore non può essere adibito ad altre mansioni che comportino ulteriore affaticamento visivo; il medico competente può stabilire modalità e durata differenti
- Periodicità della sorveglianza sanitaria
- Biennale per i lavoratori over 50 o con prescrizioni e limitazioni; quinquennale negli altri casi, salvo periodicità diversa motivata dal medico competente (art. 176)
- Visita su richiesta
- Il lavoratore può richiedere una visita; la richiesta è valutata dal medico competente, che stabilisce se esistono i presupposti; non è necessario attendere la successiva visita periodica per segnalare disturbi visivi persistenti o problemi muscolo-scheletrici
- Dispositivi di correzione visiva
- Obbligo di fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva se necessario in relazione all'attività (art. 176 comma 6); la violazione è sanzionata con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro
- Valutazione del rischio
- L'azienda deve valutare il rischio e organizzare correttamente postazione e attività; vanno analizzati rischi per vista e occhi, postura, affaticamento fisico o mentale e condizioni ergonomiche
- Adeguamento della postazione
- Il datore di lavoro deve adeguare la postazione secondo le indicazioni ricevute, per esempio con sedie ergonomiche, supporti per monitor o pause più frequenti
- Lavoro agile
- Dal 7 aprile 2026, con la Legge 34/2026, per il lavoro agile svolto fuori dai locali del datore di lavoro gli obblighi si considerano assolti con un'informativa scritta annuale al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Suggerimento non normativo
- La regola 20-20-20, cioè guardare ogni 20 minuti per 20 secondi un punto distante circa 6 metri, è citata come micro-abitudine utile e non come obbligo
- Limiti
- Non sostituisce il contratto collettivo, che può disciplinare diversamente le pause; non è consulenza legale; non stabilisce l'eventuale necessità di dispositivi visivi, che spetta al medico competente
- Pubblicato
- 28 agosto 2026
- Ultima revisione
- 28 agosto 2026
- Prossima revisione
- febbraio 2027
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