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Salute sul lavoro

Stress lavoro-correlato — si valuta il gruppo, non le persone

Lo stress lavoro-correlato non è una questione di resistenza individuale: è un rischio soggetto a valutazione obbligatoria, al pari degli altri. E la valutazione ha una regola che cambia tutto: i questionari di percezione vengono analizzati tenendo presente il gruppo di riferimento e non i singoli lavoratori.

Aggiornato il 28 agosto 2026 Sanzioni 2.740-8.220 € Nessun dato inviato

Questa pagina riguarda un obbligo aziendale, non un percorso personale. Non misura il tuo stress e non lo valuta: descrive che cosa la legge chiede al datore di lavoro, come si svolge la valutazione e che cosa comporta il risultato. Se stai attraversando un periodo difficile, quella è una cosa da portare a un medico, non a un modulo.

Che cosa risulta nella tua azienda

Le domande riguardano gli adempimenti, non il tuo stato.

Un rischio come gli altri

L'articolo 28 del Testo Unico sulla sicurezza stabilisce l'obbligo, per il datore di lavoro, di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza — «tra i quali anche quelli collegati allo stress da lavoro correlato», secondo i contenuti dell'Accordo europeo del 2004.

L'obbligo è entrato definitivamente in vigore il 1° agosto 2010, e il percorso metodologico nazionale è stato codificato con una lettera circolare del 18 novembre 2010.

Questo rischio deve essere inserito nel Documento di Valutazione dei Rischi, e la sua assenza comporta sanzioni per il datore di lavoro: multe da 2.740 a 8.220 euro per violazione dell'articolo 28, oltre alla responsabilità penale in caso di danni alla salute accertati come correlati.

È il punto da cui parte tutto: non è una policy di benessere aziendale né un'iniziativa facoltativa. È un rischio da valutare come il rumore o le sostanze chimiche.

Le tre fasi

La metodologia di riferimento si compone di tre passaggi distinti.

  1. Indicatori oggettivi. Inquadramento attraverso la compilazione di una check list predisposta: si guardano i dati dell'organizzazione, non le opinioni.
  2. Livello di rischio. Identificazione — basso, medio o alto — e pianificazione delle azioni di miglioramento.
  3. Percezione. Misura della percezione dello stress dei lavoratori attraverso questionari.

L'obiettivo dichiarato è identificare criticità relative a fattori di contenuto del lavoro — carico, orario, pianificazione dei compiti — e di contesto.

La regola che protegge chi risponde

È la clausola più importante della terza fase, e cambia il senso dell'intera operazione.

I questionari di percezione vengono analizzati in modo da tener presente il gruppo di riferimento e non i singoli lavoratori.

Ne segue che la valutazione non produce un giudizio su nessuno: non individua chi «regge» e chi no, e non è uno strumento di selezione. Fotografa l'organizzazione del lavoro, e la risposta che chiede è organizzativa.

È anche il motivo per cui rispondere ha senso: il dato individuale non serve a chi valuta, serve solo aggregato.

Il livello medio non è una promozione

Questa è la parte che viene fraintesa più spesso: un esito «medio» non chiude la pratica.

EsitoObbligo conseguente
Rischio bassoMonitoraggio
Rischio medio o altoIl datore di lavoro non può limitarsi al monitoraggio: deve implementare un piano d'intervento tempestivo, combinando misure organizzative, tecnologiche e formative

Un esito medio senza interventi successivi, quindi, non è una valutazione conclusa: è una valutazione a cui manca il seguito che la norma prevede.

Che cosa si sta misurando, esattamente

La definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è utile perché mette a fuoco un rapporto e non uno stato d'animo: lo stress è l'insieme delle reazioni emotive e fisiche che si verificano quando le richieste lavorative superano le capacità, le risorse e le necessità del lavoratore.

E c'è una precisazione che conviene tenere: non si tratta di una patologia in sé, ma di una condizione prolungata di tensione che può determinare gravi disfunzioni fisiche, psicologiche e sociali.

Se non è una patologia, la risposta primaria non è clinica ma organizzativa — che è esattamente quello che la norma chiede.

Il lavoro agile e la disconnessione

Il quadro si è ampliato con il mercato del lavoro. La legge sul lavoro agile introduce l'obbligo, per il datore di lavoro, di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile.

Con un accento specifico: le misure atte a garantire la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Che cosa questa pagina non fa

Domande frequenti

La valutazione dello stress è obbligatoria?

Sì. L'articolo 28 del Testo Unico sulla sicurezza stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, tra i quali anche quelli collegati allo stress da lavoro correlato, secondo i contenuti dell'Accordo europeo del 2004. L'obbligo è entrato definitivamente in vigore il primo agosto 2010. Il rischio deve essere inserito nel Documento di Valutazione dei Rischi, e la sua assenza comporta sanzioni: multe da 2.740 a 8.220 euro per violazione dell'articolo 28, oltre alla responsabilità penale del datore in caso di danni alla salute accertati come correlati.

I questionari servono a valutare i singoli lavoratori?

No, ed è la clausola più importante della metodologia: i questionari di percezione vengono analizzati in modo da tener presente il gruppo di riferimento e non i singoli lavoratori. Ne segue che la valutazione non produce un giudizio su nessuno, non individua chi regge e chi no, e non è uno strumento di selezione: fotografa l'organizzazione del lavoro, e la risposta che chiede è organizzativa. È anche il motivo per cui rispondere ha senso, perché il dato individuale non serve a chi valuta ma serve solo aggregato.

Un esito di rischio medio significa che va bene?

No, ed è la parte fraintesa più spesso. Quando la valutazione attesta un livello di rischio medio o alto, il datore di lavoro non può limitarsi al monitoraggio ma deve implementare un piano d'intervento tempestivo, combinando misure organizzative, tecnologiche e formative. Un esito medio senza interventi successivi non è quindi una valutazione conclusa, ma una valutazione a cui manca il seguito che la norma prevede. Solo l'esito basso si accompagna al semplice monitoraggio.

Come si svolge la valutazione?

In tre fasi distinte. La prima è l'inquadramento degli indicatori oggettivi attraverso la compilazione di una check list predisposta, cioè guardando i dati dell'organizzazione e non le opinioni. La seconda è l'identificazione del livello di rischio, che può essere basso, medio o alto, con la pianificazione delle azioni di miglioramento. La terza è la misura della percezione dello stress dei lavoratori attraverso questionari, analizzati sul gruppo. L'obiettivo dichiarato è identificare criticità relative ai fattori di contenuto del lavoro — carico, orario, pianificazione dei compiti — e di contesto.

Lo stress lavoro-correlato è una malattia?

No, e la precisazione conta perché orienta il tipo di risposta. Non si tratta di una patologia in sé, ma di una condizione prolungata di tensione che può determinare gravi disfunzioni fisiche, psicologiche e sociali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lo definisce come l'insieme delle reazioni emotive e fisiche che si verificano quando le richieste lavorative superano le capacità, le risorse e le necessità del lavoratore: è quindi un rapporto tra domanda e risorse, non uno stato d'animo. Se non è una patologia, la risposta primaria non è clinica ma organizzativa, che è esattamente quello che la norma chiede.

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Le misure per la disconnessione dalle strumentazioni di lavoro toccano direttamente il confine tra giornata lavorativa e riposo.

Fonte e metodo

Obbligo
L'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di valutare tutti i rischi, compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004
Entrata in vigore
Il D.Lgs. 106/2009, introducendo il comma 1-bis all'art. 28, ha stabilito l'entrata in vigore definitiva dell'obbligo dal 1° agosto 2010
Metodologia di riferimento
Codificata dalla Lettera Circolare del 18 novembre 2010 della Commissione Consultiva Permanente; l'INAIL ha sviluppato una proposta metodologica per gestione e valutazione
Fase 1
Inquadramento degli indicatori oggettivi di stress lavoro-correlato attraverso la compilazione di una check list predisposta
Fase 2
Identificazione del livello di rischio — basso, medio o alto — e pianificazione delle azioni di miglioramento
Fase 3
Misura della percezione dello stress dei lavoratori attraverso questionari, analizzati in modo da tener presente il gruppo di riferimento e non i singoli lavoratori
Oggetto della valutazione
Identificazione di criticità relative a fattori di contenuto del lavoro — carico di lavoro, orario, pianificazione dei compiti — e di contesto
Obbligo conseguente
Quando la valutazione attesta un livello di rischio medio o alto, il datore di lavoro non può limitarsi al monitoraggio ma deve implementare un piano d'intervento tempestivo, combinando misure organizzative, tecnologiche e formative
Documento
Il rischio deve essere inserito nel Documento di Valutazione dei Rischi; la sua assenza comporta sanzioni
Sanzioni
Sanzioni amministrative per violazione dell'articolo 28 con multe da 2.740 a 8.220 euro; responsabilità penale del datore di lavoro in caso di danni alla salute accertati come correlati
Definizione OMS
L'insieme delle reazioni emotive e fisiche che si verificano quando le richieste lavorative superano le capacità, le risorse e le necessità del lavoratore
Inquadramento
Non si tratta di una patologia in sé, ma di una condizione prolungata di tensione che può determinare gravi disfunzioni fisiche, psicologiche e sociali
Lavoro agile
La Legge 81/2017 introduce l'obbligo per il datore di lavoro di garantire salute e sicurezza del lavoratore in modalità agile, con accento sulle misure atte a garantire la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro
Limiti
Questa pagina non misura lo stress individuale, non è uno strumento clinico e non è consulenza legale
Pubblicato
28 agosto 2026
Ultima revisione
28 agosto 2026
Prossima revisione
febbraio 2027

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