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SSN e diritti

Medico di base — per cambiarlo non devi spiegare perché

È una delle poche cose che si possono fare senza dare spiegazioni: non serve alcuna motivazione per revocare il medico di base, e il cambio è consentito in ogni momento. I limiti sono altri due — la disponibilità del medico scelto e l'ambito territoriale.

Aggiornato il 28 agosto 2026 Deroga: max +5% del massimale Nessun dato inviato

Le modalità pratiche variano molto tra le regioni: online con identità digitale, agli sportelli, e in alcune realtà anche presso le farmacie aderenti. Il riferimento resta l'ufficio scelta e revoca della propria azienda sanitaria.

La tua situazione

La terza domanda decide se serva la procedura ordinaria o quella in deroga.

Nessuna spiegazione richiesta

Non serve alcuna motivazione per la revoca di un medico di base: il cambio è possibile quando si vuole, tenendo conto dei limiti di disponibilità e di ambito territoriale.

È una precisazione che vale la pena conoscere, perché la percezione comune è l'opposto: il rapporto con il medico curante non è un vincolo da giustificare.

Le modalità dipendono dalla regione: online con identità digitale, presso gli uffici di scelta e revoca, e in alcune realtà anche nelle farmacie aderenti.

L'ambito territoriale, e come uscirne

Di norma il cittadino sceglie il medico tra quelli operanti nel comune di residenza: ogni medico opera all'interno di un ambito territoriale, che in genere comprende uno o più comuni.

Esiste però la scelta in deroga, e le condizioni sono due:

La domanda si presenta agli uffici di anagrafe sanitaria con un modulo che prevede anche la firma per accettazione del medico.

Per i comuni limitrofi appartenenti ad aziende o regioni diverse la materia è disciplinata da accordi integrativi regionali e tra regioni; è il comitato aziendale a esprimersi sulla deroga territoriale al di fuori della propria azienda.

Il tetto, e il margine del 5%

Con «massimalista» si intende il medico che ha già raggiunto il numero massimo consentito di assistiti. La richiesta di sceglierlo può comunque essere valutata dall'ufficio competente, in base alle motivazioni.

Le scelte in deroga, comunque acquisibili, non possono superare in nessun caso il 5% del massimale individuale del medico. Con un massimale di 1.500 assistiti, la quota massima raggiungibile è quindi di 1.575.

È un margine stretto ma reale: significa che «è pieno» non equivale sempre a «non è possibile».

Chi vive altrove

Chi si trova in un luogo diverso dalla residenza può fare una scelta temporanea del medico nel luogo di domicilio.

La durata va da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno, ed è rinnovabile a richiesta.

È lo strumento pensato per studenti fuori sede, lavoratori temporanei e chiunque soggiorni a lungo lontano da casa senza trasferire la residenza.

Quando il medico non c'è

Due situazioni diverse, con due risposte diverse.

SituazioneChe cosa succede
Assenza temporanea per ferie o malattiaIl medico deve indicare un sostituto fin dal primo giorno di assenza. Il sostituto può svolgere tutte le attività del titolare: visite, prescrizioni, certificati
Cessazione per pensionamento, trasferimento o decessoGli assistiti scelgono un nuovo medico tra quelli disponibili. Solo se non ce ne sono, l'azienda incarica un medico provvisorio, di cui si usufruisce senza operare alcuna scelta

Il sostituto può essere un collega dello stesso studio, oppure un medico di un altro studio che opera nella stessa area di riferimento.

Gli orari, e dove sono scritti

Il sabato il medico non è tenuto all'attività ambulatoriale, ma può dedicarsi alle visite domiciliari programmate. La domenica non è in servizio.

E c'è un obbligo di trasparenza che conviene conoscere: per legge l'orario completo e aggiornato deve essere affisso in ambulatorio.

In alcune regioni, se si è dovuto pagare una prestazione per mancanza del medico, è previsto un rimborso da chiedere agli uffici competenti entro un termine definito — in genere pochi mesi dal pagamento. Vale la pena informarsi subito.

Che cosa serve per iscriversi

L'iscrizione al servizio sanitario è obbligatoria e comporta la scelta del medico curante. Agli sportelli servono in genere il codice fiscale, l'autocertificazione di residenza, l'eventuale tessera sanitaria e un documento di identità; se si agisce per conto di altri, anche la delega.

Per i nuovi nati il genitore deve esibire il codice fiscale del neonato.

Che cosa questa pagina non fa

Domande frequenti

Devo giustificare il cambio di medico?

No: non serve alcuna motivazione per la revoca di un medico di base, e il cambio è possibile quando si vuole. I limiti sono altri due, cioè la disponibilità del medico scelto e l'ambito territoriale di appartenenza. È una precisazione che vale la pena conoscere perché la percezione comune è l'opposto: il rapporto con il medico curante non è un vincolo da giustificare. Le modalità dipendono dalla regione e includono la via online con identità digitale, gli uffici di scelta e revoca e, in alcune realtà, le farmacie aderenti.

Posso scegliere un medico di un altro comune?

In casi particolari sì, attraverso la scelta in deroga, a due condizioni: che ci siano condizioni di vicinanza geografica e che il medico accetti l'assistenza, con accettazione scritta e nel rispetto del suo massimale individuale. La domanda si presenta agli uffici di anagrafe sanitaria con un modulo che prevede anche la firma per accettazione del medico. Per i comuni limitrofi appartenenti ad aziende o regioni diverse la materia è disciplinata da accordi integrativi, ed è il comitato aziendale a esprimersi sulla deroga territoriale al di fuori della propria azienda.

Che cosa significa che un medico è massimalista?

Che ha già raggiunto il numero massimo consentito di assistiti. La richiesta di sceglierlo può comunque essere valutata dall'ufficio competente in base alle motivazioni, perché esiste un margine: le scelte in deroga, comunque acquisibili, non possono superare in nessun caso il cinque per cento del massimale individuale del medico. Con un massimale di millecinquecento assistiti la quota massima raggiungibile è quindi di millecinquecentosettantacinque. È un margine stretto ma reale, e significa che «è pieno» non equivale sempre a «non è possibile».

Se il mio medico va in pensione resto senza?

No. Quando il medico cessa l'attività per pensionamento, trasferimento o decesso, gli assistiti devono scegliere un nuovo medico tra quelli disponibili recandosi agli uffici competenti. Solo nel caso in cui non ci siano medici disponibili ad acquisire nuove scelte, l'azienda provvede a incaricare un medico provvisorio in attesa della nomina definitiva, e gli assistiti possono usufruire della sua assistenza senza operare alcuna scelta. La scelta verrà poi effettuata al momento dell'individuazione del medico titolare.

Vivo lontano dalla residenza: posso avere un medico lì?

Sì, attraverso la scelta temporanea nel luogo di domicilio, con una durata che va da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno ed è rinnovabile a richiesta. È lo strumento pensato per studenti fuori sede, lavoratori temporanei e chiunque soggiorni a lungo lontano da casa senza trasferire la residenza. Va richiesta agli uffici di scelta e revoca del territorio in cui ci si trova.

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È il medico prescrittore che indica il codice di esenzione e la classe di priorità sull'impegnativa.

Fonte e metodo

Iscrizione
L'iscrizione al servizio sanitario è obbligatoria e comporta la scelta del medico curante tra quelli inseriti nell'ambito territoriale di appartenenza
Revoca e cambio
Non serve alcuna motivazione per la revoca del medico di base; il cambio è consentito in ogni momento, nei limiti di disponibilità e ambito territoriale
Modalità
Online con identità digitale, presso gli uffici di scelta e revoca, e in alcune realtà presso le farmacie aderenti; per la prima scelta o per la scelta in deroga è in genere necessario recarsi allo sportello
Ambito territoriale
Il cittadino sceglie di norma il medico tra quelli operanti nel comune di residenza; ogni medico opera all'interno di un ambito territoriale che comprende uno o più comuni
Scelta in deroga
Possibile scegliere un medico iscritto in elenchi diversi da quello di residenza in presenza di vicinanza geografica e previa accettazione scritta del medico, nel rispetto del massimale individuale; la domanda si presenta agli uffici di anagrafe sanitaria con modulo che prevede la firma di accettazione del medico
Deroga extra azienda
Per i comuni limitrofi di aziende o regioni diverse la materia è disciplinata da accordi integrativi regionali e tra regioni; è il comitato aziendale a esprimersi
Massimalista
Medico che ha già raggiunto il numero massimo consentito di assistiti; la richiesta può essere valutata dall'ufficio competente in base alle motivazioni
Limite delle deroghe
Le scelte in deroga non possono superare in nessun caso il 5% del massimale individuale del medico: con massimale 1.500 la quota massima raggiungibile è 1.575
Scelta temporanea
Chi non è residente può scegliere il proprio medico per un tempo determinato, da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno, rinnovabili a richiesta
Assenza del medico
In caso di ferie o malattia il medico deve indicare un sostituto fin dal primo giorno di assenza; il sostituto può svolgere tutte le attività del titolare, comprese visite, prescrizioni e certificati, e può essere un collega dello stesso studio o di un altro studio della stessa area
Cessazione del medico
Gli assistiti devono scegliere un nuovo medico tra quelli disponibili; solo se non vi sono medici disponibili l'azienda incarica un medico provvisorio in attesa della nomina definitiva, di cui si usufruisce senza operare alcuna scelta
Orari
Il sabato il medico non è tenuto all'attività ambulatoriale ma può dedicarsi alle visite domiciliari programmate; la domenica non è in servizio; per legge l'orario completo e aggiornato deve essere affisso in ambulatorio
Documenti
Codice fiscale, autocertificazione di residenza, eventuale tessera sanitaria e documento di identità; delega in caso di persona delegata; per i nuovi nati il codice fiscale del neonato
Limiti
Non indica i medici disponibili né gestisce la pratica; le modalità pratiche variano notevolmente tra le regioni
Pubblicato
28 agosto 2026
Ultima revisione
28 agosto 2026
Prossima revisione
febbraio 2027

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