Cartella clinica — sette giorni, e non devi dire perché la vuoi
La direzione sanitaria della struttura, pubblica o privata, fornisce la documentazione disponibile entro sette giorni dalla richiesta — non trenta, come si crede spesso. E il paziente ha diritto a ottenerne copia senza dover indicare le ragioni: la struttura non può subordinare il rilascio alla giustificazione dello scopo.
Prima di chiedere la cartella, vale la pena guardare nel fascicolo sanitario elettronico: vi si trovano prescrizioni, referti di visite ed esami, verbali di pronto soccorso e lettere di dimissione. La cartella clinica è la fotografia di un singolo ricovero; il fascicolo dà la visione d'insieme.
La tua richiesta
La seconda domanda cambia la via da seguire, e quindi i tempi.
Risultato
| Via | Termine | Costo |
|---|
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Tre vie diverse, tre termini diversi
L'accesso alla propria documentazione sanitaria poggia su tre discipline distinte, e conoscerle serve perché i tempi cambiano.
| Via | Termine | Nota |
|---|---|---|
| Richiesta alla direzione sanitaria | 7 giorni, integrazioni entro 30 | Preferibilmente in formato elettronico |
| Accesso ai propri dati personali | un mese, prorogabile | Prima copia gratuita |
| Accesso ai documenti amministrativi | 30 giorni | Riservato a chi ha un interesse diretto, concreto e attuale |
La prima è la più rapida ed è quella specifica per la documentazione sanitaria: la direzione sanitaria della struttura, pubblica o privata, fornisce la documentazione disponibile entro sette giorni dalla presentazione della richiesta.
Nella prassi molte strutture consegnano in tempi più lunghi. Questo non rende legittimo il ritardo: i termini restano il riferimento per sollecitare.
Non devi spiegare perché
Il paziente è l'intestatario dei propri dati sanitari e ha diritto a ottenerne copia senza dover indicare le ragioni della richiesta. La struttura non può subordinare il rilascio alla giustificazione dello scopo.
È diverso il caso dell'accesso dopo il decesso del paziente: lì gli aventi diritto devono documentare la propria legittimazione, per esempio la qualità di erede. Può accedere chi abbia un interesse proprio, chi agisca a tutela della persona deceduta, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
La cartella può essere richiesta anche a ricovero in corso: non è un documento che si ottiene solo alla fine.
Chi può chiederla
- Il paziente stesso, che ha diritto di accesso diretto.
- I familiari o delegati, con delega scritta e firmata.
- I genitori nel caso di pazienti minori.
- Gli eredi e aventi diritto in caso di paziente deceduto, documentando la legittimazione.
Quanto può costare
L'accesso è gratuito, ma la riproduzione — copia cartacea o supporto digitale — può comportare un rimborso spese stabilito da ciascuna struttura, a cui possono aggiungersi le spese di spedizione.
L'importo richiesto deve essere ragionevole e correlato al servizio: non può tradursi in un ostacolo all'esercizio del diritto di accesso.
Due elementi contengono la spesa: la preferenza di legge per il formato elettronico, e il fatto che per la via dell'accesso ai propri dati personali la prima copia è gratuita.
I diritti di copia variano da azienda ad azienda: gli importi vanno verificati presso la singola struttura.
Il diritto di capire quello che c'è scritto
Non basta ricevere le pagine. È stato affermato il diritto dell'interessato a ottenere l'accesso ai dati in forma intelligibile, ponendo a carico dell'ente detentore l'onere della trascrizione dei dati risultati di difficile o impossibile comprensione.
Il paziente ha inoltre diritto di esaminare il contenuto e, se necessario, chiedere la correzione di eventuali errori.
Sul contenuto, il principio è che la cartella sia fedele a quanto realmente accaduto nel corso del ricovero: riporta gli atti compiuti, le decisioni adottate, i fatti riscontrati dai professionisti sanitari, oltre agli esecutori. Vi rientrano diari medici, terapie, farmaci, parametri, referti e consensi.
Se non arriva
Il rifiuto deve essere motivato per iscritto. In caso di mancata risposta o di rifiuto, il percorso indicato prevede la richiesta formale in via tracciabile, la diffida, ed eventualmente l'assistenza legale.
Per la via dell'accesso ai propri dati personali è inoltre possibile presentare reclamo all'autorità di controllo; per la via dell'accesso ai documenti amministrativi, invece, quell'autorità non è competente.
Un dato utile: le cartelle cliniche devono essere conservate a tempo illimitato. Non esiste una scadenza oltre la quale non si possono più chiedere.
Che cosa questa pagina non fa
- Non indica gli importi, che variano da azienda ad azienda.
- Non è un modulo: le strutture hanno moduli propri, da compilare in modo chiaro e completo.
- Non è consulenza legale: per i rifiuti e i ritardi esistono associazioni di tutela e assistenza legale.
- Non entra nel merito clinico di quanto la cartella contiene.
- Non copre le procedure regionali, che possono differire nelle modalità pratiche.
Domande frequenti
In quanto tempo devono consegnarla?
Il termine specifico per la documentazione sanitaria è di sette giorni: la direzione sanitaria della struttura, pubblica o privata, fornisce la documentazione disponibile entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, preferibilmente in formato elettronico, con le eventuali integrazioni entro il termine massimo di trenta giorni. Se invece si segue la via dell'accesso ai propri dati personali il termine di riferimento è di un mese, prorogabile. Nella prassi molte strutture consegnano in tempi più lunghi, ma questo non rende legittimo il ritardo: i termini restano il riferimento per sollecitare.
Devo spiegare perché voglio la cartella?
No. Il paziente è l'intestatario dei propri dati sanitari e ha diritto a ottenerne copia senza dover indicare le ragioni della richiesta, e la struttura non può subordinare il rilascio alla giustificazione dello scopo. Diverso è il caso dell'accesso dopo il decesso del paziente, dove gli aventi diritto devono documentare la propria legittimazione, per esempio la qualità di erede: può accedere chi abbia un interesse proprio, chi agisca a tutela della persona deceduta, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Quanto può costare la copia?
L'accesso è gratuito, ma la riproduzione — copia cartacea o supporto digitale — può comportare un rimborso spese stabilito da ciascuna struttura, a cui possono aggiungersi le spese di spedizione. C'è però un limite: l'importo richiesto deve essere ragionevole e correlato al servizio, e non può tradursi in un ostacolo all'esercizio del diritto di accesso. Due elementi contengono la spesa: la preferenza di legge per il formato elettronico, e il fatto che per la via dell'accesso ai propri dati personali la prima copia è gratuita.
E se non riesco a leggerla?
È stato affermato il diritto dell'interessato a ottenere l'accesso ai dati in forma intelligibile, ponendo a carico dell'ente detentore l'onere della trascrizione dei dati risultati di difficile o impossibile comprensione. Non basta quindi ricevere le pagine. Il paziente ha inoltre diritto di esaminare il contenuto e, se necessario, di chiedere la correzione di eventuali errori: il principio è che la cartella sia fedele a quanto realmente accaduto nel corso del ricovero, riportando gli atti compiuti, le decisioni adottate e i fatti riscontrati dai professionisti, oltre agli esecutori.
C'è un termine oltre il quale non si può più chiedere?
No: le cartelle cliniche devono essere conservate a tempo illimitato, e lo stesso vale per i referti. Non esiste quindi una scadenza oltre la quale la richiesta non è più possibile. Va aggiunto che la cartella può essere richiesta anche a ricovero in corso, e non solo alla dimissione. Se la richiesta viene rifiutata, il rifiuto deve essere motivato per iscritto; in caso di mancata risposta il percorso prevede la richiesta formale in via tracciabile, la diffida ed eventualmente l'assistenza legale.
Da leggere insieme a questo
La cartella clinica documenta anche il processo di acquisizione del consenso informato.
Fonte e metodo
- Termine specifico
- La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata fornisce la documentazione sanitaria disponibile entro sette giorni dalla presentazione della richiesta, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni entro il termine massimo di trenta giorni (art. 4 comma 2, legge 24/2017)
- Via dell'accesso ai dati personali
- Diritto di accesso dell'interessato ai propri dati, con riscontro entro un mese e gratuità della prima copia
- Via dell'accesso ai documenti amministrativi
- Riservata a chi vanta un interesse diretto, concreto e attuale, con costi di riproduzione e tutele proprie; l'autorità di controllo sui dati personali non è competente su questa via
- Assenza di obbligo di motivazione
- Il paziente è l'intestatario dei propri dati sanitari e ha diritto a ottenerne copia senza indicare le ragioni della richiesta; la struttura non può subordinare il rilascio alla giustificazione dello scopo
- Accesso dopo il decesso
- Gli aventi diritto devono documentare la propria legittimazione, ad esempio la qualità di erede; può accedere chi abbia un interesse proprio, chi agisca a tutela della persona deceduta o per ragioni familiari meritevoli di protezione
- Legittimati
- Il paziente stesso con accesso diretto; familiari o delegati con delega scritta e firmata; i genitori per pazienti minori; eredi e aventi diritto per il paziente deceduto
- Richiesta durante il ricovero
- La documentazione può essere richiesta anche a ricovero in corso
- Costi
- L'accesso è gratuito ma la riproduzione può comportare un rimborso spese stabilito da ciascuna struttura, eventualmente con spese di spedizione; l'importo deve essere ragionevole e correlato al servizio e non può tradursi in un ostacolo all'esercizio del diritto
- Intelligibilità
- È affermato il diritto a ottenere l'accesso ai dati in forma intelligibile, con onere di trascrizione a carico dell'ente detentore per i dati di difficile o impossibile comprensione
- Correzione
- Il paziente può esaminare il contenuto e chiedere la correzione di eventuali errori
- Contenuto
- Diari medici, terapie, farmaci, parametri, referti e consensi; la cartella deve essere fedele a quanto realmente accaduto nel corso del ricovero, riportando atti compiuti, decisioni adottate, fatti riscontrati ed esecutori
- Rifiuto
- Deve essere motivato per iscritto; in caso di mancata risposta è previsto il percorso di richiesta formale tracciabile, diffida ed eventuale assistenza legale, oltre al reclamo all'autorità di controllo per la via dei dati personali
- Conservazione
- Le cartelle cliniche e i referti devono essere conservati a tempo illimitato
- Fascicolo sanitario elettronico
- Contiene prescrizioni, referti di visite ed esami, verbali di pronto soccorso e lettere di dimissione; la cartella clinica è la fotografia di un singolo ricovero, il fascicolo dà la visione d'insieme
- Limiti
- Non indica gli importi, che variano da azienda ad azienda; non è un modulo né consulenza legale
- Pubblicato
- 28 agosto 2026
- Ultima revisione
- 28 agosto 2026
- Prossima revisione
- febbraio 2027
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