Consenso informato — il tempo della comunicazione è tempo di cura
La legge stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso della persona. Il consenso non è un atto istantaneo ma un processo, e la norma lo dice in una formula che vale la pena conoscere: il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.
Questa pagina descrive uno strumento giuridico, non offre orientamento sulle scelte. Le disposizioni anticipate riguardano il rifiuto o l'accettazione di trattamenti in previsione di una futura incapacità di decidere; è materia distinta da altre questioni di fine vita, che seguono regole proprie.
Le tue disposizioni
Le domande riguardano la forma dell'atto, non il suo contenuto.
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Il consenso è un processo, non una firma
La legge stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso della persona. Ma precisa anche di che cosa quel consenso deve essere informato.
Il paziente riceve informazioni adeguate su:
- Le modalità di esecuzione del trattamento.
- I benefici.
- Gli effetti collaterali e i rischi ragionevolmente prevedibili.
- L'esistenza di valide alternative terapeutiche.
- Le conseguenze dell'eventuale rifiuto.
Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura. È un principio scritto nella legge, non una raccomandazione: la conversazione non è ciò che precede la cura, ne fa parte.
Il rifiuto, e i suoi due limiti
È affermato il diritto al rifiuto — il non iniziare — e alla revoca del consenso, anche con effetti interruttivi del trattamento. La legge include tra i trattamenti sanitari, esplicitamente, la nutrizione e l'idratazione artificiali.
In presenza di rifiuto di cure vitali il medico deve informare sulle conseguenze, prospettare alternative e attivare supporti assistenziali, restando ferma la libertà decisionale del paziente.
Il medico è obbligato a rispettare la volontà del paziente ed è esente da responsabilità per l'esecuzione di tale volontà. Parallelamente, il paziente non può pretendere trattamenti contrari a legge, deontologia o buone pratiche cliniche.
La simmetria è precisa: è un diritto di rifiutare, non un diritto di esigere.
Le quattro forme, e quella gratuita
Le disposizioni anticipate possono essere redatte da ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.
| Forma | Nota |
|---|---|
| Atto pubblico notarile | |
| Scrittura privata autenticata | |
| Scrittura privata consegnata personalmente all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza | senza costi |
| Presso le strutture sanitarie | ove previsto dalle regioni |
La procedura è stata semplificata proprio per favorire l'accesso a questo diritto: la consegna al proprio comune è la via più diretta e non comporta spese.
È prevista una banca dati presso il Ministero della salute destinata alla registrazione delle disposizioni.
Il fiduciario
Il disponente può nominare una persona di fiducia chiamata a rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, qualora non sia più in grado di esprimersi.
È l'elemento che trasforma un documento in una relazione: le disposizioni dicono che cosa si accetta e che cosa si rifiuta, il fiduciario è chi le fa valere nel dialogo con chi cura.
Si può sempre cambiare idea
Le disposizioni sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Non sono un vincolo che si assume una volta per tutte.
Se l'emergenza non consente la revoca scritta, la volontà può essere espressa verbalmente o tramite videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni.
È una previsione pensata proprio per le situazioni in cui la forma scritta non è praticabile: la volontà attuale prevale su quella depositata.
Il dolore, in ogni caso
C'è un obbligo che non dipende dalle scelte fatte: il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento indicato.
È sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative.
Nei casi di prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve inoltre astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati.
In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.
Minori e persone non pienamente capaci
La persona minorenne o incapace deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità, per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.
Il consenso è poi espresso o rifiutato: per il minore, dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà del minore stesso in relazione alla sua età e al suo grado di maturità; per la persona interdetta, dal tutore sentito l'interdetto ove possibile. La persona inabilitata può esprimere personalmente il proprio consenso.
Che cosa questa pagina non fa
- Non orienta le scelte: descrive uno strumento, non suggerisce che cosa scriverci.
- Non è un modulo né sostituisce l'assistenza di chi raccoglie l'atto.
- Non riguarda altre questioni di fine vita, che seguono regole proprie e distinte.
- Non copre le procedure regionali per il deposito presso le strutture sanitarie.
- Non è consulenza legale: per i casi particolari il riferimento è un notaio o il proprio comune.
Domande frequenti
Che cosa deve contenere l'informazione prima di un consenso?
La legge lo specifica: il paziente riceve adeguate informazioni circa le modalità di esecuzione del trattamento, i benefici, gli effetti collaterali, i rischi ragionevolmente prevedibili, l'esistenza di valide alternative terapeutiche e le conseguenze dell'eventuale rifiuto. Il consenso non si risolve inoltre in un atto istantaneo ma è un processo, e la norma stabilisce un principio che vale la pena conoscere: il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.
Dove si depositano le disposizioni anticipate?
Le forme previste sono quattro: atto pubblico notarile, scrittura privata autenticata, scrittura privata consegnata personalmente all'ufficiale dello stato civile del proprio comune di residenza, e presso le strutture sanitarie ove previsto dalle regioni. La terza via non comporta costi, ed è quella pensata per favorire l'accesso a questo diritto. È inoltre prevista una banca dati presso il Ministero della salute destinata alla registrazione delle disposizioni.
Si possono cambiare dopo averle depositate?
Sì: sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento, e non costituiscono un vincolo assunto una volta per tutte. È previsto anche il caso in cui la forma scritta non sia praticabile: se l'emergenza non consente la revoca scritta, la volontà può essere espressa verbalmente o tramite videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni. La volontà attuale prevale su quella depositata.
Il medico è obbligato a seguirle?
Sì, ed è al tempo stesso tutelato: il medico è obbligato a rispettare la volontà del paziente ed è esente da responsabilità per l'esecuzione di tale volontà. La simmetria è però precisa, perché parallelamente il paziente non può pretendere trattamenti contrari a legge, deontologia o buone pratiche cliniche. È quindi un diritto di rifiutare, non un diritto di esigere. In presenza di rifiuto di cure vitali il medico deve comunque informare sulle conseguenze, prospettare alternative e attivare supporti assistenziali, restando ferma la libertà decisionale del paziente.
Nutrizione e idratazione artificiali rientrano?
Sì: la legge le qualifica espressamente come trattamenti sanitari, e quindi rientrano tra ciò che può essere rifiutato o interrotto, sia nel consenso attuale sia nelle disposizioni anticipate. Va aggiunto un obbligo che non dipende dalle scelte fatte: il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso, ed è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative.
Da leggere insieme a questo
Il fiduciario e il caregiver sono figure distinte: uno rappresenta la volontà, l'altro presta assistenza.
Fonte e metodo
- Riferimento
- Legge 22 dicembre 2017 n. 219, in vigore dal 31 gennaio 2018
- Principio generale
- Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso della persona
- Contenuto dell'informazione
- Modalità di esecuzione del trattamento, benefici, effetti collaterali, rischi ragionevolmente prevedibili, esistenza di valide alternative terapeutiche, conseguenze dell'eventuale rifiuto
- Natura del consenso
- Non si risolve in un atto istantaneo ma in un processo; il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura
- Rifiuto e revoca
- È affermato il diritto al rifiuto, cioè al non inizio, e alla revoca del consenso, anche con effetti interruttivi del trattamento; nutrizione e idratazione artificiali sono qualificate trattamenti sanitari
- Doveri in caso di rifiuto di cure vitali
- Il medico deve informare sulle conseguenze, prospettare alternative e attivare supporti assistenziali, restando ferma la libertà decisionale del paziente
- Obbligo e tutela del medico
- Il medico è obbligato a rispettare la volontà del paziente ed è esente da responsabilità per l'esecuzione di tale volontà; parallelamente il paziente non può pretendere trattamenti contrari a legge, deontologia o buone pratiche cliniche
- Emergenze
- Medico ed équipe garantiscono le cure necessarie tenendo conto, ove possibile, della volontà del paziente
- Terapia del dolore
- Il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze anche in caso di rifiuto o revoca del consenso; è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative
- Ostinazione irragionevole
- Nei casi di prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati
- Sedazione palliativa
- In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente
- Requisiti per le disposizioni anticipate
- Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi
- Forme
- Atto pubblico notarile; scrittura privata autenticata; scrittura privata consegnata personalmente all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, senza costi; presso le strutture sanitarie ove previsto dalle regioni
- Fiduciario
- Il disponente può nominare una persona di fiducia chiamata a rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie quando non sia più in grado di esprimersi
- Revocabilità
- Le disposizioni sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento; se l'emergenza non consente la revoca scritta, la volontà può essere espressa verbalmente o tramite videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni
- Banca dati
- Istituita presso il Ministero della salute per la registrazione delle disposizioni anticipate
- Minori e persone incapaci
- Devono ricevere informazioni in modo consono alle proprie capacità per poter esprimere la propria volontà; il consenso è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà del minore in relazione a età e grado di maturità, e dal tutore sentito l'interdetto ove possibile; la persona inabilitata può esprimere personalmente il proprio consenso
- Limiti
- Questa pagina descrive uno strumento giuridico e non orienta le scelte; non è un modulo né consulenza legale
- Pubblicato
- 28 agosto 2026
- Ultima revisione
- 28 agosto 2026
- Prossima revisione
- febbraio 2027
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