Permessi e congedo — più persone possono alternarsi, i giorni restano tre
Fino al 2022 i permessi per assistere la stessa persona potevano essere autorizzati a un solo lavoratore. Oggi quel principio non c'è più: più aventi diritto possono alternarsi. Ma con una precisazione che si perde spesso — il limite complessivo resta di tre giorni al mese riferito alla persona assistita, non a chi assiste.
Questa materia è in continuo divenire, modificata spesso da sentenze poi recepite dall'istituto previdenziale, e i distinguo interni sono numerosi. Questa pagina dà il quadro generale: per il proprio caso il riferimento sono i patronati, che assistono gratuitamente.
La tua situazione
La terza domanda separa i due istituti: uno la richiede, l'altro no.
Risultato
| Permessi mensili | Congedo straordinario | |
|---|---|---|
| Durata | 3 giorni al mese | fino a 24 mesi nell'arco della vita lavorativa |
| Convivenza | non richiesta | richiesta |
| Frazionabilità | anche in ore | continuativa o frazionata a giorni |
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Che cosa è cambiato nel 2022
Fino al 13 agosto 2022 valeva il principio del referente unico dell'assistenza: non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente la fruizione dei permessi per assistere la stessa persona in situazione di disabilità grave. L'unica eccezione riguardava i genitori.
Quel principio è stato eliminato: i tre giorni mensili possono essere riconosciuti a più persone, tra quelle che possono alternarsi nell'assistenza alla stessa persona con disabilità grave.
Ma la precisazione che accompagna sempre questa novità è altrettanto importante: i giorni mensili rimangono complessivamente tre. Il limite è riferito alla persona assistita, non a ciascun assistente — l'alternanza distribuisce il carico, non moltiplica il monte.
Nella stessa riforma è stato introdotto il convivente di fatto, che al pari del coniuge convivente e della parte dell'unione civile convivente può richiedere il congedo.
Due istituti, non due versioni della stessa cosa
È la confusione che le fonti definiscono la più costosa, perché i requisiti sono diversi.
| Permessi mensili | Congedo straordinario | |
|---|---|---|
| Che cosa sono | Giorni o ore mensili di assenza retribuita | Periodo di assenza fino a 24 mesi nell'arco della vita lavorativa |
| Convivenza | Non richiesta | Richiesta |
| Come si fruisce | 3 giorni al mese, anche frazionabili in ore | In modalità continuativa o frazionata a giorni |
| Retribuzione | Retribuiti, con contribuzione figurativa | Indennità sulle voci fisse e continuative dell'ultima retribuzione, entro un massimale annuo |
La differenza sulla convivenza è quella che decide più spesso: senza convivenza i permessi restano accessibili, il congedo no.
Chi può chiedere i permessi
- Il lavoratore con disabilità grave, per se stesso.
- Il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto.
- I parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità grave.
Servono due condizioni: il riconoscimento della disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e che l'assistito non sia ricoverato a tempo pieno in una struttura sanitaria.
Resta possibile per lo stesso lavoratore assistere più familiari, nei limiti e con i requisiti di parentela previsti.
Per i lavoratori con disabilità grave esiste un'alternativa ai tre giorni: riposi orari giornalieri di una o due ore, a seconda dell'orario di lavoro.
Una novità del 2026, ma per pochi
Dal 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore dieci ore annue aggiuntive di permesso retribuito per visite, esami e cure.
Sono riconosciute ai lavoratori dipendenti con invalidità almeno pari al 74% dovuta a patologie oncologiche, croniche o invalidanti, e ai genitori di figli minori nelle stesse condizioni.
Queste ore non sostituiscono i tre giorni mensili e non ne cambiano i requisiti: si aggiungono alle tutele esistenti. E non spettano alla generalità dei titolari di legge 104, ma solo a chi rientra in quella platea specifica.
Il congedo e la catena dei titolari
Per il congedo straordinario esiste un ordine di priorità tra gli aventi diritto, e i passaggi successivi si aprono solo a condizioni precise.
L'esempio riportato dalle fonti è chiaro: una nipote potrà richiedere il congedo per la nonna solo se la figlia della nonna è effettivamente impossibilitata per una delle cause tassativamente previste — e a condizione che la nipote stessa instauri la convivenza.
Non è quindi una scelta libera tra i familiari disponibili: è una sequenza, e ogni scalino richiede che il precedente sia dimostrabilmente indisponibile.
Che cosa questa pagina non fa
- Non è consulenza: i distinguo interni alla norma sono numerosi e la materia cambia spesso.
- Non calcola indennità né il massimale annuo del congedo.
- Non ricostruisce la catena dei titolari del congedo, che dipende dalle condizioni dei familiari più vicini.
- Non copre le specificità di settore: alcune categorie hanno discipline proprie legate alla contrattazione collettiva.
- Non riguarda il riconoscimento della gravità, che è un accertamento a sé.
Domande frequenti
Se siamo in più a occuparcene, i giorni raddoppiano?
No, ed è la precisazione che si perde più spesso. Dal 13 agosto 2022 il principio del referente unico dell'assistenza è stato eliminato, per cui i tre giorni mensili possono essere riconosciuti a più persone tra quelle che possono alternarsi nell'assistenza alla stessa persona con disabilità grave. Ma i giorni mensili rimangono complessivamente tre: il limite è riferito alla persona assistita e non a ciascun assistente. L'alternanza serve quindi a distribuire il carico, non a moltiplicare il monte disponibile.
Permessi e congedo straordinario sono la stessa cosa?
Sono istituti distinti, ed è la confusione che le fonti definiscono la più costosa. I permessi sono giorni o ore mensili di assenza retribuita: tre giorni al mese, anche frazionabili in ore, retribuiti e coperti da contribuzione figurativa. Il congedo straordinario è invece un periodo di assenza fino a ventiquattro mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa, fruibile in modo continuativo o frazionato a giorni, con un'indennità calcolata sulle voci fisse e continuative dell'ultima retribuzione entro un massimale annuo. La differenza che decide più spesso è la convivenza: per i permessi non è richiesta, per il congedo sì.
Chi può chiedere i permessi mensili?
Il lavoratore con disabilità grave per se stesso, il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente di fatto, e i parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità grave. Servono due condizioni: il riconoscimento della disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e che l'assistito non sia ricoverato a tempo pieno in una struttura sanitaria. Resta inoltre possibile per lo stesso lavoratore assistere più familiari, nei limiti e con i requisiti di parentela previsti dalla normativa.
Che cosa sono le dieci ore introdotte nel 2026?
Sono dieci ore annue aggiuntive di permesso retribuito per visite, esami e cure, in vigore dal primo gennaio 2026. Non spettano però alla generalità dei titolari di legge 104: sono riservate ai lavoratori dipendenti con invalidità almeno pari al settantaquattro per cento dovuta a patologie oncologiche, croniche o invalidanti, e ai genitori di figli minorenni nelle stesse condizioni. Non sostituiscono i tre giorni mensili e non ne cambiano i requisiti: si sommano alle tutele già esistenti.
Il congedo si può scegliere liberamente tra i familiari?
No, esiste un ordine di priorità tra gli aventi diritto e i passaggi successivi si aprono solo a condizioni precise. L'esempio riportato dalle fonti lo chiarisce: una nipote potrà richiedere il congedo per la nonna solo se la figlia della nonna è effettivamente impossibilitata per una delle cause tassativamente previste, e a condizione che la nipote stessa instauri la convivenza. Non è quindi una scelta libera tra i familiari disponibili ma una sequenza, in cui ogni scalino richiede che il precedente sia dimostrabilmente indisponibile.
Da leggere insieme a questo
La soglia delle 54 ore settimanali per la qualifica di caregiver è una cosa diversa dai permessi: sono due percorsi distinti.
Fonte e metodo
- Riferimenti
- Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, con le integrazioni del D.Lgs. 30 giugno 2022 n. 105, in attuazione della direttiva UE 2019/1158
- Abolizione del referente unico
- Dal 13 agosto 2022 è venuto meno il principio del referente unico dell'assistenza: i tre giorni mensili possono essere riconosciuti a più persone che si alternano nell'assistenza alla stessa persona con disabilità grave
- Limite complessivo
- I giorni mensili rimangono complessivamente tre, riferiti alla persona assistita
- Convivente di fatto
- Introdotto dalla stessa riforma: al pari del coniuge convivente e della parte dell'unione civile convivente può richiedere il congedo
- Aventi diritto ai permessi
- Il lavoratore con disabilità grave per se stesso; il coniuge o la parte dell'unione civile; il convivente di fatto; i parenti o affini entro il terzo grado
- Requisiti
- Riconoscimento della disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/1992; l'assistito non deve essere ricoverato a tempo pieno in una struttura sanitaria
- Caratteristiche dei permessi
- Tre giorni mensili, anche frazionabili in ore; retribuiti e coperti da contribuzione figurativa; non incidono sul calcolo delle ferie né sulla tredicesima mensilità
- Alternativa per i lavoratori con disabilità
- Riposi orari giornalieri di una o due ore a seconda dell'orario di lavoro, in alternativa ai tre giorni mensili
- Congedo straordinario
- Fino a due anni, cioè 24 mesi, nell'arco dell'intera vita lavorativa, fruibile in modalità continuativa o frazionata a giorni; richiede la convivenza; indennità calcolata sulle voci fisse e continuative dell'ultima retribuzione entro un massimale annuo rivalutato
- Ordine dei titolari del congedo
- Esiste una sequenza di priorità: i titolari successivi possono accedere solo se i precedenti sono effettivamente impossibilitati per cause tassativamente previste, e a condizione di instaurare la convivenza
- Novità dal 1° gennaio 2026
- Dieci ore annue aggiuntive di permesso retribuito per visite, esami e cure, riservate ai lavoratori dipendenti con invalidità almeno pari al 74% dovuta a patologie oncologiche, croniche o invalidanti e ai genitori di figli minori nelle stesse condizioni; si aggiungono ai tre giorni mensili senza sostituirli né modificarne i requisiti
- Limiti
- La materia è in continuo divenire ed è spesso modificata da sentenze poi recepite dall'istituto previdenziale; i distinguo interni alla norma sono numerosi; alcune categorie hanno specificità legate alla contrattazione collettiva
- Pubblicato
- 28 agosto 2026
- Ultima revisione
- 28 agosto 2026
- Prossima revisione
- febbraio 2027
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