Simulatore lavoro agile gratuito
Il lavoro agile è una modalità di esecuzione della prestazione, non una tipologia contrattuale. Richiede un accordo individuale scritto che deve disciplinare otto elementi precisi.
Il tuo accordo
Le domande riguardano che cosa l'accordo prevede, non come ti trovi a lavorare da casa.
Risultato
| Recesso dall'accordo a tempo indeterminato | Preavviso |
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Il riferimento principale è la Legge 81/2017, integrata dal Protocollo Nazionale del 2021 e da contratti collettivi e accordi aziendali, che possono disciplinare in dettaglio quello che la legge lascia aperto — in particolare sulla disconnessione.
Un accordo, non un diritto
Il lavoro agile (Legge 81/2017) è una modalità di lavoro basata su un accordo scritto, non un diritto unilaterale; dal 1° aprile 2024 non c'è più il diritto per genitori di under 14 e lavoratori fragili. L'accordo deve regolare strumenti, durata, preavviso, riposi, disconnessione, controlli e sanzioni disciplinari.
Recesso: almeno 30 giorni di preavviso (90 per un lavoratore con disabilità), senza preavviso per giustificato motivo. Il datore deve comunicarlo entro 5 giorni dall'avvio.
Che cosa resta uguale
Stesso trattamento economico e normativo dei colleghi in sede, stesso orario, almeno 11 ore di riposo consecutive, copertura INAIL anche fuori sede (in itinere nei limiti generali).
Il tracciamento dei dispositivi può rivelare informazioni private: anche per questo i controlli vanno definiti nell'accordo.
Domande frequenti
Il lavoro agile è un diritto del lavoratore?
No: richiede un accordo scritto tra le parti.
Quali punti l'accordo non può omettere?
Esecuzione e strumenti, durata, preavviso, riposi, disconnessione, formazione se prevista, controlli e condotte sanzionabili.
Lavorando da casa cambia qualcosa sul trattamento?
No: il trattamento non può essere inferiore a quello dei colleghi in sede.
Con quanto preavviso si può interrompere?
Almeno 30 giorni per ciascuna parte, 90 se il datore recede verso un lavoratore con disabilità.
Che cos'è il diritto alla disconnessione?
Il diritto a non rispondere fuori orario; le modalità le fissano accordo e contratti collettivi.
Fonte e metodo
- Riferimenti
- Capo II della Legge 22 maggio 2017 n. 81; Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021; contratti collettivi e accordi aziendali
- Natura giuridica
- Non è una tipologia contrattuale ma una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa; con l'accordo non vengono modificate la posizione del lavoratore né le mansioni assegnate; non è un diritto unilaterale
- Forma
- L'accordo individuale va stipulato per iscritto
- Contenuti dell'accordo
- Esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali con riguardo al potere direttivo e agli strumenti; durata a termine o indeterminata; preavviso in caso di recesso; tempi di riposo; misure tecniche e organizzative per la disconnessione; se previsto il diritto all'apprendimento permanente e alla certificazione delle competenze; esercizio del potere di controllo; condotte che danno luogo a sanzioni disciplinari
- Recesso
- Per gli accordi a tempo indeterminato preavviso di almeno 30 giorni per ciascuna delle parti; non inferiore a 90 giorni se il recesso è esercitato dal datore verso un lavoratore con disabilità; in presenza di giustificato motivo recesso senza preavviso
- Comunicazione
- L'accordo va comunicato entro cinque giorni dall'avvio effettivo, non dalla firma; il mancato rispetto comporta una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore
- Parità di trattamento
- Il lavoratore agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai colleghi che svolgono le stesse mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda
- Orario e riposi
- L'orario resta quello contrattuale; restano il riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive e quello settimanale
- Incentivi
- Gli incentivi fiscali e contributivi eventualmente riconosciuti per incrementi di produttività ed efficienza si applicano anche al lavoro agile
- Copertura assicurativa
- Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione resa all'esterno dei locali aziendali
- Infortunio in itinere
- Indennizzabile nei limiti dell'art. 2 comma 3 del d.P.R. 1124/1965: ammesso l'utilizzo del mezzo privato purché necessitato, ma non le deviazioni indipendenti dal lavoro; le fonti segnalano incertezza sul regime di imputazione alle aziende degli infortuni cagionati dall'attività extra-aziendale
- Disconnessione
- Diritto a non essere raggiungibile e a non rispondere a comunicazioni fuori dall'orario concordato; la legge non ne specifica nel dettaglio le modalità attuative, lasciando spazio alla contrattazione
- Rischio segnalato
- Il tracciamento dei dispositivi mobili usati per la prestazione può consentire ai datori di ottenere informazioni su sedi, routine quotidiane e informazioni private dei dipendenti
- Cessazione di un diritto
- Dal 1° aprile 2024 è cessato il diritto al lavoro agile riconosciuto ai genitori di figli under 14 e ai lavoratori considerati fragili dal medico competente
- Limiti
- Non è un modello di accordo né consulenza legale; non copre la disciplina specifica del pubblico impiego
- Pubblicato
- 28 agosto 2026
- Ultima revisione
- 28 agosto 2026
- Prossima revisione
- febbraio 2027
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