Simulatore infortunio sul lavoro gratuito
Chi non informa immediatamente il datore di lavoro perde il diritto all'indennità per i giorni precedenti a quello in cui il datore ne ha avuto notizia. Vale anche per gli infortuni lievi.
Che cosa è successo
La seconda domanda è quella che incide di più, e in un modo che sorprende.
Risultato
| Periodo | Indennità giornaliera |
|---|---|
| Primi 3 giorni | non indennizzati dall'istituto |
| Dal 4° al 90° giorno | 60% della retribuzione media giornaliera |
| Dal 91° alla guarigione clinica | 75% della retribuzione media giornaliera |
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Questa pagina descrive il percorso ordinario e i termini principali. Non è consulenza legale: per i casi concreti — contestazioni, gradi di menomazione, ricorsi — il riferimento sono i patronati, che assistono gratuitamente nell'accesso alle prestazioni.
Che cosa devi fare tu
Avvisa subito il datore di lavoro di ogni infortunio, anche lieve: altrimenti perdi l'indennità per i giorni precedenti alla comunicazione.
Il certificato lo invia online il medico; tu comunichi al datore numero, data e giorni di prognosi. Se il datore non presenta la denuncia, puoi farla tu direttamente all'INAIL.
Termini e indennità
| Denuncia del datore (prognosi oltre 3 giorni) | 2 giorni |
| Infortunio mortale o con pericolo di morte | 24 ore |
| Malattia professionale | avviso entro 15 giorni, denuncia entro 5 |
| Indennità INAIL | dal 4° giorno: 60% fino al 90°, poi 75% |
| Postumi permanenti | fino al 5% nessun indennizzo; dal 16% rendita |
Il diritto si prescrive in tre anni. I patronati assistono gratuitamente.
Domande frequenti
Devo segnalare anche un infortunio lieve?
Sì: altrimenti perdi l'indennità per i giorni prima della comunicazione al datore.
Il certificato medico devo mandarlo io?
No: lo trasmette online il medico; tu dai al datore numero, data e prognosi.
Perché i primi giorni non vengono pagati?
È il periodo di carenza: l'INAIL paga dal quarto giorno; il contratto può coprire i primi tre.
Se il datore di lavoro non fa la denuncia?
Puoi presentarla tu direttamente all'INAIL; il datore rischia sanzioni.
Che cosa cambia per una malattia professionale?
Avvisi il datore entro 15 giorni con certificato, lui ha 5 giorni per la denuncia.
Fonte e metodo
- Definizione
- Si definisce infortunio sul lavoro ogni evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, dal quale derivi la morte, l'inabilità permanente o l'inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni
- Obbligo del lavoratore
- Informare immediatamente il datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, pena la perdita del diritto all'indennità per i giorni precedenti a quello in cui il datore ne ha avuto notizia; comunicare subito i riferimenti del primo certificato medico e dei successivi
- Obbligo del medico
- Qualunque medico presti la prima assistenza è obbligato a rilasciare il certificato e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'istituto assicuratore
- Termine ordinario per il datore
- Denuncia entro 2 giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, per infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento
- Casi gravi
- In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte l'evento va segnalato entro 24 ore con qualunque mezzo che ne comprovi l'invio
- Prognosi che si prolunga
- Se l'inabilità prognosticata guaribile entro tre giorni si prolunga al quarto, il datore deve inoltrare la denuncia entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato
- Indipendenza dalla valutazione
- Il datore deve inoltrare la denuncia indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità
- Periodo di carenza
- L'indennità decorre dal quarto giorno successivo alla data dell'infortunio, compresi i festivi, fino alla guarigione clinica; i primi tre giorni non sono indennizzati dall'istituto
- Misura dell'indennità
- 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno; 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica
- Omissione del datore
- Il datore che omette o ritarda la denuncia incorre in sanzioni amministrative; il lavoratore può presentare la denuncia direttamente all'istituto grazie al principio di automaticità delle prestazioni
- Malattia professionale
- Il lavoratore deve informare il datore entro 15 giorni della possibile origine professionale tramite certificato medico; il datore invia la denuncia entro 5 giorni; sede competente quella del domicilio del lavoratore; per data di manifestazione si intende il primo giorno di completa astensione o, in assenza, la data del certificato
- Soglie sui postumi
- Per postumi permanenti fino al 5% non viene erogato alcun indennizzo; con postumi pari o superiori al 16% spettano l'indennizzo del danno biologico e un ulteriore indennizzo per le conseguenze patrimoniali, in forma di rendita vitalizia
- Visita di rientro
- Per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria è prevista una visita medica dopo assenza per motivi di salute di 60 giorni consecutivi o più, prima della ripresa dell'attività
- Prescrizione
- Il diritto alle prestazioni si prescrive in tre anni dal giorno dell'infortunio o dalla manifestazione della malattia
- Limiti
- Non è consulenza legale; non stabilisce l'indennizzabilità, che spetta all'istituto; non calcola indennizzi né gradi di menomazione
- Pubblicato
- 28 agosto 2026
- Ultima revisione
- 28 agosto 2026
- Prossima revisione
- febbraio 2027
Questo strumento non formula diagnosi e non sostituisce il parere del medico. Vedi l'avviso medico.