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Simulatore infortunio sul lavoro gratuito

Chi non informa immediatamente il datore di lavoro perde il diritto all'indennità per i giorni precedenti a quello in cui il datore ne ha avuto notizia. Vale anche per gli infortuni lievi.

Che cosa è successo

La seconda domanda è quella che incide di più, e in un modo che sorprende.

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Questa pagina descrive il percorso ordinario e i termini principali. Non è consulenza legale: per i casi concreti — contestazioni, gradi di menomazione, ricorsi — il riferimento sono i patronati, che assistono gratuitamente nell'accesso alle prestazioni.

Che cosa devi fare tu

Avvisa subito il datore di lavoro di ogni infortunio, anche lieve: altrimenti perdi l'indennità per i giorni precedenti alla comunicazione.

Il certificato lo invia online il medico; tu comunichi al datore numero, data e giorni di prognosi. Se il datore non presenta la denuncia, puoi farla tu direttamente all'INAIL.

Termini e indennità

Denuncia del datore (prognosi oltre 3 giorni)2 giorni
Infortunio mortale o con pericolo di morte24 ore
Malattia professionaleavviso entro 15 giorni, denuncia entro 5
Indennità INAILdal 4° giorno: 60% fino al 90°, poi 75%
Postumi permanentifino al 5% nessun indennizzo; dal 16% rendita

Il diritto si prescrive in tre anni. I patronati assistono gratuitamente.

Domande frequenti

Devo segnalare anche un infortunio lieve?

Sì: altrimenti perdi l'indennità per i giorni prima della comunicazione al datore.

Il certificato medico devo mandarlo io?

No: lo trasmette online il medico; tu dai al datore numero, data e prognosi.

Perché i primi giorni non vengono pagati?

È il periodo di carenza: l'INAIL paga dal quarto giorno; il contratto può coprire i primi tre.

Se il datore di lavoro non fa la denuncia?

Puoi presentarla tu direttamente all'INAIL; il datore rischia sanzioni.

Che cosa cambia per una malattia professionale?

Avvisi il datore entro 15 giorni con certificato, lui ha 5 giorni per la denuncia.

Fonte e metodo

Definizione
Si definisce infortunio sul lavoro ogni evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, dal quale derivi la morte, l'inabilità permanente o l'inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni
Obbligo del lavoratore
Informare immediatamente il datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, pena la perdita del diritto all'indennità per i giorni precedenti a quello in cui il datore ne ha avuto notizia; comunicare subito i riferimenti del primo certificato medico e dei successivi
Obbligo del medico
Qualunque medico presti la prima assistenza è obbligato a rilasciare il certificato e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'istituto assicuratore
Termine ordinario per il datore
Denuncia entro 2 giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, per infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento
Casi gravi
In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte l'evento va segnalato entro 24 ore con qualunque mezzo che ne comprovi l'invio
Prognosi che si prolunga
Se l'inabilità prognosticata guaribile entro tre giorni si prolunga al quarto, il datore deve inoltrare la denuncia entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato
Indipendenza dalla valutazione
Il datore deve inoltrare la denuncia indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità
Periodo di carenza
L'indennità decorre dal quarto giorno successivo alla data dell'infortunio, compresi i festivi, fino alla guarigione clinica; i primi tre giorni non sono indennizzati dall'istituto
Misura dell'indennità
60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno; 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica
Omissione del datore
Il datore che omette o ritarda la denuncia incorre in sanzioni amministrative; il lavoratore può presentare la denuncia direttamente all'istituto grazie al principio di automaticità delle prestazioni
Malattia professionale
Il lavoratore deve informare il datore entro 15 giorni della possibile origine professionale tramite certificato medico; il datore invia la denuncia entro 5 giorni; sede competente quella del domicilio del lavoratore; per data di manifestazione si intende il primo giorno di completa astensione o, in assenza, la data del certificato
Soglie sui postumi
Per postumi permanenti fino al 5% non viene erogato alcun indennizzo; con postumi pari o superiori al 16% spettano l'indennizzo del danno biologico e un ulteriore indennizzo per le conseguenze patrimoniali, in forma di rendita vitalizia
Visita di rientro
Per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria è prevista una visita medica dopo assenza per motivi di salute di 60 giorni consecutivi o più, prima della ripresa dell'attività
Prescrizione
Il diritto alle prestazioni si prescrive in tre anni dal giorno dell'infortunio o dalla manifestazione della malattia
Limiti
Non è consulenza legale; non stabilisce l'indennizzabilità, che spetta all'istituto; non calcola indennizzi né gradi di menomazione
Pubblicato
28 agosto 2026
Ultima revisione
28 agosto 2026
Prossima revisione
febbraio 2027

Questo strumento non formula diagnosi e non sostituisce il parere del medico. Vedi l'avviso medico.