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Salute sul lavoro

Formazione — i 60 giorni per formare un neoassunto non ci sono più

L'accordo del 2011 consentiva di completare il percorso formativo entro 60 giorni dall'assunzione. Il nuovo accordo non contiene più quella possibilità: la formazione deve essere svolta prima dell'inizio delle attività e prima che il lavoratore venga adibito alla sua mansione.

Aggiornato il 28 agosto 2026 4+4 · 4+8 · 4+12 ore Nessun dato inviato

La formazione è un obbligo del datore di lavoro, che deve garantirla in orario di lavoro e senza costi per il lavoratore. Non è un corso da fare nel tempo libero né una spesa da anticipare.

La tua formazione

La seconda domanda cambia molto: per una figura le regole si sono irrigidite parecchio.

anni

Il cambiamento che riguarda i nuovi assunti

L'accordo del 21 dicembre 2011 consentiva di completare il percorso formativo entro 60 giorni dall'assunzione. Era una tolleranza ampiamente usata.

Il nuovo accordo non contiene più quella possibilità e impone chiaramente che il lavoratore riceva la formazione prima di essere adibito alla sua mansione.

Non è una differenza formale: sposta la formazione da adempimento successivo a condizione preliminare dell'impiego.

Il nuovo accordo, del 17 aprile 2025, sostituisce e coordina i precedenti del 2011, 2012 e 2016.

Le durate per i lavoratori

La struttura è rimasta quella precedente: una parte generale uguale per tutti, e una specifica che dipende dalla classe di rischio del settore.

ModuloDurata
Formazione generale4 ore, valida per tutti
Formazione specifica, rischio basso4 ore
Formazione specifica, rischio medio8 ore
Formazione specifica, rischio alto12 ore

L'aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore resta obbligatorio, ed è lo stesso per tutti i livelli di rischio.

Se l'aggiornamento non viene fatto, l'attestato può risultare non più valido, e l'azienda può incorrere in sanzioni e provvedimenti fino alla regolarizzazione.

Il preposto: tre irrigidimenti insieme

È la figura su cui il nuovo accordo interviene di più, e in tre modi che si sommano.

La verifica finale è obbligatoria, mediante test o colloquio; il test deve avere almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative.

È previsto un regime transitorio per chi è stato formato nel periodo a cavallo dell'entrata in vigore: chi rientra in quella finestra deve aggiornarsi entro una data fissata dall'accordo.

Le altre figure

FiguraNovità
DirigentiLa durata scende da 16 a 12 ore, con aggiornamento quinquennale mantenuto
Datore di lavoro che svolge i compiti di prevenzioneCorso unico di 8 ore: viene abolita la differenziazione per categoria di rischio; aggiornamento di 8 ore ogni 5 anni
Datore di lavoro che non svolge quei compitiNuovo corso di 16 ore, da completare entro 24 mesi

L'accordo interviene inoltre sulla formazione per l'uso di macchine e attrezzature — tra cui si aggiungono i carroponti — e, dopo oltre tredici anni di attesa, sugli addetti alle attività in spazi confinati.

Chi paga, e quando si fa

È il punto che riguarda più direttamente chi la formazione la riceve.

L'obbligo rientra tra gli adempimenti a carico del datore di lavoro, che deve garantire la formazione dei dipendenti in orario di lavoro e senza costi per il lavoratore.

Sono due condizioni distinte e vanno entrambe rispettate: un corso pagato dall'azienda ma svolto nel tempo libero non soddisfa la prima; un corso in orario ma a spese del lavoratore non soddisfa la seconda.

L'e-learning, dove resta e dove no

Il nuovo accordo adegua le modalità di erogazione, con restrizioni mirate.

Per la formazione base dei lavoratori restano ammesse presenza, videoconferenza ed e-learning. Per i preposti l'e-learning è invece completamente escluso, sia per il corso base sia per l'aggiornamento.

La ragione dichiarata dell'intero intervento è rendere i percorsi più chiari, omogenei e verificabili: è la stessa logica dietro l'introduzione della verifica finale obbligatoria.

Che cosa questa pagina non fa

Domande frequenti

Si può iniziare a lavorare e formarsi dopo?

Non più. L'accordo del ventuno dicembre 2011 consentiva di completare il percorso formativo entro sessanta giorni dall'assunzione, ma il nuovo accordo non contiene più quella possibilità e impone chiaramente che il lavoratore riceva la formazione prima di essere adibito alla sua mansione. La formazione sulla sicurezza deve quindi essere svolta prima dell'inizio delle attività lavorative. Non è una differenza formale, perché sposta la formazione da adempimento successivo a condizione preliminare dell'impiego.

Quante ore sono previste per i lavoratori?

La struttura resta quella precedente: quattro ore di formazione generale valida per tutti, più una formazione specifica la cui durata varia con la classe di rischio del settore — quattro ore per il rischio basso, otto per il medio e dodici per l'alto. Resta obbligatorio anche l'aggiornamento quinquennale di almeno sei ore, uguale per tutti i livelli di rischio. La novità trasversale è l'introduzione di una verifica finale dell'apprendimento, resa obbligatoria sia per i corsi iniziali sia per quelli di aggiornamento.

Che cosa cambia per i preposti?

Tre cose insieme, ed è la figura su cui l'intervento è più marcato. La durata minima del corso base passa da otto a dodici ore, articolate in quattro moduli: giuridico-normativo, gestione e organizzazione della sicurezza, valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori, comunicazione e informazione. L'aggiornamento resta di sei ore ma la periodicità scende da cinque a due anni. E la modalità e-learning viene vietata, sia per il corso base sia per l'aggiornamento: restano ammesse solo la presenza e la videoconferenza sincrona.

La formazione si fa nel tempo libero?

No. L'obbligo rientra tra gli adempimenti a carico del datore di lavoro, che deve garantire la formazione dei dipendenti in orario di lavoro e senza costi per il lavoratore. Sono due condizioni distinte e vanno entrambe rispettate: un corso pagato dall'azienda ma svolto nel tempo libero non soddisfa la prima, e un corso in orario ma a spese del lavoratore non soddisfa la seconda.

Che succede se l'aggiornamento non viene fatto?

L'attestato può risultare non più valido, e l'azienda può incorrere in sanzioni e in provvedimenti fino alla regolarizzazione della formazione prevista. Per i lavoratori l'aggiornamento è quinquennale e dura almeno sei ore, uguale per tutti i livelli di rischio; per i preposti la periodicità è invece scesa da cinque a due anni, sempre con sei ore di durata. Vale la pena verificare la scadenza in anticipo, perché la regolarizzazione avviene comunque a carico del datore di lavoro e in orario di lavoro.

Da leggere insieme a questo

Il rappresentante dei lavoratori va consultato preventivamente anche sull'organizzazione della formazione.

Fonte e metodo

Riferimento
Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che sostituisce e coordina i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016; obbligo previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008
Tempistica per i neoassunti
L'accordo del 2011 consentiva di completare il percorso entro 60 giorni dall'assunzione; il nuovo accordo non contiene più tale possibilità e impone che la formazione avvenga prima che il lavoratore sia adibito alla mansione
Formazione generale
4 ore, valida per tutti i lavoratori
Formazione specifica
4 ore per il rischio basso, 8 ore per il rischio medio, 12 ore per il rischio alto
Aggiornamento lavoratori
Quinquennale, di almeno 6 ore, valido per tutti i livelli di rischio
Verifica finale
Introdotta come obbligatoria sia per i corsi iniziali sia per quelli di aggiornamento
Preposti
Corso base da 8 a 12 ore, in quattro moduli: giuridico normativo; gestione e organizzazione della sicurezza; valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione; comunicazione e informazione. Aggiornamento di 6 ore con periodicità ridotta da 5 a 2 anni. E-learning vietato sia per il corso base sia per l'aggiornamento. Test con almeno 30 domande e almeno tre risposte alternative
Dirigenti
Durata ridotta da 16 a 12 ore, con aggiornamento quinquennale mantenuto
Datore di lavoro RSPP
Corso unico di 8 ore, con abolizione della differenziazione per categoria di rischio; aggiornamento di 8 ore ogni 5 anni
Datore di lavoro non RSPP
Nuovo corso di 16 ore, da completare entro 24 mesi
Altre figure e ambiti
Interventi sulla formazione per l'uso di macchine e attrezzature, con l'aggiunta dei carroponti, e sugli addetti alle attività in spazi confinati
Oneri e tempi
L'obbligo è a carico del datore di lavoro, che deve garantire la formazione in orario di lavoro e senza costi per il lavoratore
Mancato aggiornamento
L'attestato può risultare non più valido e l'azienda può incorrere in sanzioni e provvedimenti fino alla regolarizzazione
Finalità dichiarata
Rendere più chiari, omogenei e verificabili i percorsi di formazione obbligatoria
Limiti
Non stabilisce la classe di rischio aziendale, non elenca tutte le figure previste e non indica le date del regime transitorio
Pubblicato
28 agosto 2026
Ultima revisione
28 agosto 2026
Prossima revisione
febbraio 2027

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