Formazione — i 60 giorni per formare un neoassunto non ci sono più
L'accordo del 2011 consentiva di completare il percorso formativo entro 60 giorni dall'assunzione. Il nuovo accordo non contiene più quella possibilità: la formazione deve essere svolta prima dell'inizio delle attività e prima che il lavoratore venga adibito alla sua mansione.
La formazione è un obbligo del datore di lavoro, che deve garantirla in orario di lavoro e senza costi per il lavoratore. Non è un corso da fare nel tempo libero né una spesa da anticipare.
La tua formazione
La seconda domanda cambia molto: per una figura le regole si sono irrigidite parecchio.
Risultato
| Formazione lavoratori | Durata |
|---|
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Il cambiamento che riguarda i nuovi assunti
L'accordo del 21 dicembre 2011 consentiva di completare il percorso formativo entro 60 giorni dall'assunzione. Era una tolleranza ampiamente usata.
Il nuovo accordo non contiene più quella possibilità e impone chiaramente che il lavoratore riceva la formazione prima di essere adibito alla sua mansione.
Non è una differenza formale: sposta la formazione da adempimento successivo a condizione preliminare dell'impiego.
Il nuovo accordo, del 17 aprile 2025, sostituisce e coordina i precedenti del 2011, 2012 e 2016.
Le durate per i lavoratori
La struttura è rimasta quella precedente: una parte generale uguale per tutti, e una specifica che dipende dalla classe di rischio del settore.
| Modulo | Durata |
|---|---|
| Formazione generale | 4 ore, valida per tutti |
| Formazione specifica, rischio basso | 4 ore |
| Formazione specifica, rischio medio | 8 ore |
| Formazione specifica, rischio alto | 12 ore |
L'aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore resta obbligatorio, ed è lo stesso per tutti i livelli di rischio.
Se l'aggiornamento non viene fatto, l'attestato può risultare non più valido, e l'azienda può incorrere in sanzioni e provvedimenti fino alla regolarizzazione.
Il preposto: tre irrigidimenti insieme
È la figura su cui il nuovo accordo interviene di più, e in tre modi che si sommano.
- La durata minima del corso base passa da 8 a 12 ore, articolate in quattro moduli: giuridico-normativo; gestione e organizzazione della sicurezza; valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori; comunicazione e informazione.
- L'aggiornamento resta di 6 ore ma la periodicità scende da 5 a 2 anni.
- La modalità e-learning è vietata, sia per il corso base sia per l'aggiornamento: solo presenza o videoconferenza sincrona.
La verifica finale è obbligatoria, mediante test o colloquio; il test deve avere almeno 30 domande con almeno tre risposte alternative.
È previsto un regime transitorio per chi è stato formato nel periodo a cavallo dell'entrata in vigore: chi rientra in quella finestra deve aggiornarsi entro una data fissata dall'accordo.
Le altre figure
| Figura | Novità |
|---|---|
| Dirigenti | La durata scende da 16 a 12 ore, con aggiornamento quinquennale mantenuto |
| Datore di lavoro che svolge i compiti di prevenzione | Corso unico di 8 ore: viene abolita la differenziazione per categoria di rischio; aggiornamento di 8 ore ogni 5 anni |
| Datore di lavoro che non svolge quei compiti | Nuovo corso di 16 ore, da completare entro 24 mesi |
L'accordo interviene inoltre sulla formazione per l'uso di macchine e attrezzature — tra cui si aggiungono i carroponti — e, dopo oltre tredici anni di attesa, sugli addetti alle attività in spazi confinati.
Chi paga, e quando si fa
È il punto che riguarda più direttamente chi la formazione la riceve.
L'obbligo rientra tra gli adempimenti a carico del datore di lavoro, che deve garantire la formazione dei dipendenti in orario di lavoro e senza costi per il lavoratore.
Sono due condizioni distinte e vanno entrambe rispettate: un corso pagato dall'azienda ma svolto nel tempo libero non soddisfa la prima; un corso in orario ma a spese del lavoratore non soddisfa la seconda.
L'e-learning, dove resta e dove no
Il nuovo accordo adegua le modalità di erogazione, con restrizioni mirate.
Per la formazione base dei lavoratori restano ammesse presenza, videoconferenza ed e-learning. Per i preposti l'e-learning è invece completamente escluso, sia per il corso base sia per l'aggiornamento.
La ragione dichiarata dell'intero intervento è rendere i percorsi più chiari, omogenei e verificabili: è la stessa logica dietro l'introduzione della verifica finale obbligatoria.
Che cosa questa pagina non fa
- Non stabilisce la classe di rischio della tua azienda, che dipende dal settore.
- Non elenca tutte le figure previste dall'accordo, che sono molte di più.
- Non indica le date del regime transitorio, che vanno verificate sul testo.
- Non sostituisce l'attestato né ne verifica la validità.
- Non è consulenza: il riferimento è il servizio di prevenzione e protezione aziendale.
Domande frequenti
Si può iniziare a lavorare e formarsi dopo?
Non più. L'accordo del ventuno dicembre 2011 consentiva di completare il percorso formativo entro sessanta giorni dall'assunzione, ma il nuovo accordo non contiene più quella possibilità e impone chiaramente che il lavoratore riceva la formazione prima di essere adibito alla sua mansione. La formazione sulla sicurezza deve quindi essere svolta prima dell'inizio delle attività lavorative. Non è una differenza formale, perché sposta la formazione da adempimento successivo a condizione preliminare dell'impiego.
Quante ore sono previste per i lavoratori?
La struttura resta quella precedente: quattro ore di formazione generale valida per tutti, più una formazione specifica la cui durata varia con la classe di rischio del settore — quattro ore per il rischio basso, otto per il medio e dodici per l'alto. Resta obbligatorio anche l'aggiornamento quinquennale di almeno sei ore, uguale per tutti i livelli di rischio. La novità trasversale è l'introduzione di una verifica finale dell'apprendimento, resa obbligatoria sia per i corsi iniziali sia per quelli di aggiornamento.
Che cosa cambia per i preposti?
Tre cose insieme, ed è la figura su cui l'intervento è più marcato. La durata minima del corso base passa da otto a dodici ore, articolate in quattro moduli: giuridico-normativo, gestione e organizzazione della sicurezza, valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori, comunicazione e informazione. L'aggiornamento resta di sei ore ma la periodicità scende da cinque a due anni. E la modalità e-learning viene vietata, sia per il corso base sia per l'aggiornamento: restano ammesse solo la presenza e la videoconferenza sincrona.
La formazione si fa nel tempo libero?
No. L'obbligo rientra tra gli adempimenti a carico del datore di lavoro, che deve garantire la formazione dei dipendenti in orario di lavoro e senza costi per il lavoratore. Sono due condizioni distinte e vanno entrambe rispettate: un corso pagato dall'azienda ma svolto nel tempo libero non soddisfa la prima, e un corso in orario ma a spese del lavoratore non soddisfa la seconda.
Che succede se l'aggiornamento non viene fatto?
L'attestato può risultare non più valido, e l'azienda può incorrere in sanzioni e in provvedimenti fino alla regolarizzazione della formazione prevista. Per i lavoratori l'aggiornamento è quinquennale e dura almeno sei ore, uguale per tutti i livelli di rischio; per i preposti la periodicità è invece scesa da cinque a due anni, sempre con sei ore di durata. Vale la pena verificare la scadenza in anticipo, perché la regolarizzazione avviene comunque a carico del datore di lavoro e in orario di lavoro.
Da leggere insieme a questo
Il rappresentante dei lavoratori va consultato preventivamente anche sull'organizzazione della formazione.
Fonte e metodo
- Riferimento
- Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che sostituisce e coordina i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016; obbligo previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008
- Tempistica per i neoassunti
- L'accordo del 2011 consentiva di completare il percorso entro 60 giorni dall'assunzione; il nuovo accordo non contiene più tale possibilità e impone che la formazione avvenga prima che il lavoratore sia adibito alla mansione
- Formazione generale
- 4 ore, valida per tutti i lavoratori
- Formazione specifica
- 4 ore per il rischio basso, 8 ore per il rischio medio, 12 ore per il rischio alto
- Aggiornamento lavoratori
- Quinquennale, di almeno 6 ore, valido per tutti i livelli di rischio
- Verifica finale
- Introdotta come obbligatoria sia per i corsi iniziali sia per quelli di aggiornamento
- Preposti
- Corso base da 8 a 12 ore, in quattro moduli: giuridico normativo; gestione e organizzazione della sicurezza; valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione; comunicazione e informazione. Aggiornamento di 6 ore con periodicità ridotta da 5 a 2 anni. E-learning vietato sia per il corso base sia per l'aggiornamento. Test con almeno 30 domande e almeno tre risposte alternative
- Dirigenti
- Durata ridotta da 16 a 12 ore, con aggiornamento quinquennale mantenuto
- Datore di lavoro RSPP
- Corso unico di 8 ore, con abolizione della differenziazione per categoria di rischio; aggiornamento di 8 ore ogni 5 anni
- Datore di lavoro non RSPP
- Nuovo corso di 16 ore, da completare entro 24 mesi
- Altre figure e ambiti
- Interventi sulla formazione per l'uso di macchine e attrezzature, con l'aggiunta dei carroponti, e sugli addetti alle attività in spazi confinati
- Oneri e tempi
- L'obbligo è a carico del datore di lavoro, che deve garantire la formazione in orario di lavoro e senza costi per il lavoratore
- Mancato aggiornamento
- L'attestato può risultare non più valido e l'azienda può incorrere in sanzioni e provvedimenti fino alla regolarizzazione
- Finalità dichiarata
- Rendere più chiari, omogenei e verificabili i percorsi di formazione obbligatoria
- Limiti
- Non stabilisce la classe di rischio aziendale, non elenca tutte le figure previste e non indica le date del regime transitorio
- Pubblicato
- 28 agosto 2026
- Ultima revisione
- 28 agosto 2026
- Prossima revisione
- febbraio 2027
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