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È videoterminalista chi usa il VDT in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni. Sotto quella soglia le tutele specifiche non si applicano.
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Questa pagina descrive il quadro generale del Titolo VII del D.Lgs. 81/2008. Contratti collettivi e accordi aziendali possono prevedere discipline diverse, in particolare sulle pause, e il medico competente può stabilire periodicità e modalità differenti quando le ritiene necessarie.
Chi è videoterminalista
Chi usa lo schermo in modo sistematico per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause, anche part-time. Sotto la soglia le regole specifiche non si applicano.
- Pausa: 15 minuti ogni 120 di lavoro continuo, salvo contratto; non si accumula, non si scambia con l'uscita anticipata e non si passa a un altro schermo.
- Visite: biennali oltre i 50 anni o con limitazioni, quinquennali negli altri casi; puoi chiederne una prima se hai disturbi.
Occhiali e postazione
Il datore fornisce dispositivi di correzione speciali solo se necessari per il lavoro al videoterminale, su indicazione del medico competente. La sorveglianza non basta: prima vanno valutati rischi, postura ed ergonomia della postazione.
Per il lavoro agile fuori sede, dal 7 aprile 2026 basta un'informativa scritta annuale.
Domande frequenti
Chi è considerato videoterminalista?
Chi usa il videoterminale in modo sistematico per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause.
La pausa si può accumulare o uscire prima?
No: va fatta durante il lavoro, non si accumula né si trasforma in uscita anticipata.
Dopo i 50 anni la visita è annuale?
No: diventa biennale; resta possibile una periodicità diversa decisa dal medico.
Gli occhiali sono a carico del datore di lavoro?
Solo i dispositivi speciali di correzione, se il medico competente li ritiene necessari per quell'attività.
Le visite bastano a mettersi in regola?
No: prima vanno valutati i rischi e organizzate correttamente postazione e attività.
Fonte e metodo
- Riferimento normativo
- Titolo VII del D.Lgs. 81/2008, «Attrezzature munite di videoterminali», articoli 172-179
- Definizione
- È videoterminalista chi utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dalla legge (art. 173)
- Effetto della soglia
- I lavoratori sotto le 20 ore non sono definiti videoterminalisti e le disposizioni specifiche non si applicano; la definizione vale sia per contratti full-time sia part-time
- Pausa
- Interruzione di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale, in assenza di diversa disciplina contrattuale (art. 175)
- Regole sulla pausa
- Non cumulabile a inizio o fine orario, non sostituibile con l'uscita anticipata; durante la pausa il lavoratore non può essere adibito ad altre mansioni che comportino ulteriore affaticamento visivo; il medico competente può stabilire modalità e durata differenti
- Periodicità della sorveglianza sanitaria
- Biennale per i lavoratori over 50 o con prescrizioni e limitazioni; quinquennale negli altri casi, salvo periodicità diversa motivata dal medico competente (art. 176)
- Visita su richiesta
- Il lavoratore può richiedere una visita; la richiesta è valutata dal medico competente, che stabilisce se esistono i presupposti; non è necessario attendere la successiva visita periodica per segnalare disturbi visivi persistenti o problemi muscolo-scheletrici
- Dispositivi di correzione visiva
- Obbligo di fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva se necessario in relazione all'attività (art. 176 comma 6); la violazione è sanzionata con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro
- Valutazione del rischio
- L'azienda deve valutare il rischio e organizzare correttamente postazione e attività; vanno analizzati rischi per vista e occhi, postura, affaticamento fisico o mentale e condizioni ergonomiche
- Adeguamento della postazione
- Il datore di lavoro deve adeguare la postazione secondo le indicazioni ricevute, per esempio con sedie ergonomiche, supporti per monitor o pause più frequenti
- Lavoro agile
- Dal 7 aprile 2026, con la Legge 34/2026, per il lavoro agile svolto fuori dai locali del datore di lavoro gli obblighi si considerano assolti con un'informativa scritta annuale al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Suggerimento non normativo
- La regola 20-20-20, cioè guardare ogni 20 minuti per 20 secondi un punto distante circa 6 metri, è citata come micro-abitudine utile e non come obbligo
- Limiti
- Non sostituisce il contratto collettivo, che può disciplinare diversamente le pause; non è consulenza legale; non stabilisce l'eventuale necessità di dispositivi visivi, che spetta al medico competente
- Pubblicato
- 28 agosto 2026
- Ultima revisione
- 28 agosto 2026
- Prossima revisione
- febbraio 2027
Questo strumento non formula diagnosi e non sostituisce il parere del medico. Vedi l'avviso medico.