Calcolatore fasce di reperibilità gratuito
Dal 2026 le fasce di reperibilità sono unificate tra pubblico e privato: 10-12 e 17-19, sette giorni su sette. Un controllo fuori fascia non comporta sanzioni per mancata reperibilità.
La tua situazione
L'ultima domanda è quella che fa la differenza tra un motivo valido e una sanzione.
Risultato
| Fascia | Orario | Quando |
|---|---|---|
| Mattina | 10:00 - 12:00 | tutti i giorni, festivi inclusi |
| Pomeriggio | 17:00 - 19:00 |
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Le regole sulle fasce sono cambiate di recente e possono essere ulteriormente aggiornate: il riferimento operativo resta l'istituto previdenziale e, per il settore pubblico, la propria amministrazione. Questa pagina descrive il quadro come risulta dalle fonti disponibili.
Le fasce dal 2026
Pubblici e privati hanno le stesse fasce: 10-12 e 17-19, tutti i giorni, festivi inclusi, all'indirizzo del certificato. I controlli possono arrivare senza preavviso, anche più volte, anche senza richiesta del datore; fuori fascia non ci sono sanzioni.
Esonerati: terapie salvavita, invalidità dal 67%, malattie da infortunio sul lavoro o causa di servizio. L'esonero non esclude i controlli, ma evita le sanzioni automatiche.
Uscire durante le fasce
Solo per motivi sanitari o urgenti e documentabili: visite e accertamenti non spostabili, gravi motivi familiari.
Serve una giustificazione scritta e bisogna avvisare subito datore di lavoro e INPS. Senza, le sanzioni economiche sono progressive.
All'estero: in UE certificato entro due giorni; fuori UE Apostille o legalizzazione consolare.
Domande frequenti
Le fasce sono diverse per pubblico e privato?
No: dal 2026 per tutti sono 10-12 e 17-19, festivi inclusi.
Posso uscire fuori dagli orari di reperibilità?
Sì: l'obbligo vale solo nelle fasce; durante le fasce si esce solo per motivi documentabili, avvisando datore e INPS.
Quali sono i casi di esonero?
Terapie salvavita, invalidità dal 67% e malattie da infortunio sul lavoro o causa di servizio.
Quante volte possono venire a controllare?
Più volte nello stesso periodo di prognosi, anche due nello stesso giorno e senza preavviso.
Che cosa succede se non mi trovano in casa?
Vieni convocato per giustificarti; senza giustificazione ci sono decurtazioni progressive e possibili provvedimenti disciplinari.
Fonte e metodo
- Fasce di reperibilità
- Dal 2026 unificate tra settore pubblico e privato: 10:00-12:00 e 17:00-19:00, sette giorni su sette, weekend e festivi inclusi, all'indirizzo indicato nel certificato
- Origine del cambiamento
- La norma recepisce la sentenza n. 16305 del TAR del Lazio, che aveva giudicato ingiustificata la precedente differenziazione tra pubblico e privato
- Modalità dei controlli
- L'istituto può disporre controlli domiciliari durante tutto il periodo di malattia, anche senza richiesta del datore di lavoro, tramite controlli a campione o sistemi automatici che incrociano frequenza delle assenze, storico del lavoratore e altri indicatori statistici
- Ripetibilità
- Il controllo può essere disposto più volte nello stesso periodo di prognosi e in alcuni casi anche due volte nello stesso giorno, sempre nelle fasce di reperibilità e anche senza preavviso
- Controlli fuori fascia
- Un controllo effettuato fuori dalle fasce non comporta sanzioni per mancata reperibilità
- Esito della visita
- Il medico può confermare o modificare la prognosi
- Assenze consentite durante le fasce
- Solo per esigenze sanitarie o motivi urgenti e documentabili: visite presso il medico curante quando non effettuabili in altri momenti, iniezioni per trattamenti legati alla causa del certificato, ritiro di radiografie collegate, visite e accertamenti specialistici contemporanei alla visita fiscale, gravi motivi personali o familiari provati, attività di volontariato che non pregiudichino lo stato di salute, visita a parenti in ospedale se l'orario coincide con le fasce
- Obbligo procedurale
- Per non incorrere in sanzioni il lavoratore deve possedere una giustificazione scritta e informare tempestivamente sia il datore di lavoro sia l'istituto dell'allontanamento temporaneo
- Esoneri
- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita; invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%; malattie riconducibili a infortuni sul lavoro o a cause di servizio; per i dipendenti pubblici riferimenti a categorie tabellari specifiche
- Portata dell'esonero
- L'esonero non impedisce all'istituto di effettuare controlli: significa che la mancata reperibilità in quelle situazioni non determina automaticamente sanzioni, e la verifica avviene con modalità diverse
- Assenza non giustificata
- Il dipendente viene convocato per fornire spiegazioni e documentazione; in mancanza sono previste sanzioni economiche progressive e possibili provvedimenti disciplinari
- Malattia all'estero
- In un paese UE il certificato va inviato all'istituto e al datore di lavoro entro due giorni dal rilascio, oppure ci si rivolge alle autorità sanitarie locali; negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1961 è sufficiente l'Apostille; nei paesi extra UE senza accordi il certificato va legalizzato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana
- Limiti
- Non è consulenza legale; non indica gli importi delle decurtazioni; le regole sulle fasce sono cambiate di recente e vanno verificate
- Pubblicato
- 28 agosto 2026
- Ultima revisione
- 28 agosto 2026
- Prossima revisione
- febbraio 2027
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